COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 19 Giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori FINIGUERRA Marco, calciatore tesserato per la società U.S. VIGUZZOLESE, GUARAGLIA Roberto, Presidente della società U.S. VIGUZZOLESE, TORRIGLIA Luigi Carlo, dirigente della società U.S. VIGUZZOLESE e della società U.S. VIGUZZOLESE per rispondere rispettivamente i primi tre della violazione di cui agli artt. 1 (in via autonoma ed in relazione art. 39 N.O.I.F) e 10 comma 2 C.G.S., e la Società della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 19 Giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori FINIGUERRA Marco, calciatore tesserato per la società U.S. VIGUZZOLESE, GUARAGLIA Roberto, Presidente della società U.S. VIGUZZOLESE, TORRIGLIA Luigi Carlo, dirigente della società U.S. VIGUZZOLESE e della società U.S. VIGUZZOLESE per rispondere rispettivamente i primi tre della violazione di cui agli artt. 1 (in via autonoma ed in relazione art. 39 N.O.I.F) e 10 comma 2 C.G.S., e la Società della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e2 C.G.S. Con atto dell’858 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. FINIGUERRA Marco, calciatore tesserato per la società VIGUZZOLESE, per aver falsificato le firme dei propri genitori sulla richiesta di tesseramento per la società U.S. VIGUZZOLESE di cui al modulo federale n.230266 e per aver reso al collaboratore della Procura Federale dichiarazioni in parte rivelatesi non veritiere; il sig. GUARAGLIA Roberto, Presidente della società VIGUZZOLESE ed il sig. TORRIGLIA Luigi Carlo, dirigente della predetta società, per aver omesso di far firmare alla loro presenza ai genitori esercenti la patria potestà sul calciatore FINIGUERRA Marco la richiesta di tesseramento di cui sopra ed, in ogni caso, per non aver verificato l’autenticità delle firme apposte su tale richiesta visibilmente simili per grafia e ed andamento di scrittura a quella del calciatore medesimo, nonché la Società medesima a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni addebitate ai propri dirigenti e tesserati... Nella seduta 668, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale il sig. FINIGUERRA Marco in proprio, i sig. GUARAGLIA Roberto e TORRIGLIA Luigi Carlo in proprio e in qualità di Presidente e dirigente della società U.S. VIGUZZOLESE. Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva gli incolpati della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). I signori GUARAGLIA e TORRIGLIA, anche per la società VIGUZZOLESE, concordavano con il rappresentante della Procura Federale l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il sig. GUARAGLIA: mesi 4 di inibizione; - per il sig. TORRIGLIA: mesi 4 di inibizione; - per la società VIGUZZOLESE: ammenda per € 700,00. Per il sig. FINGUERRA Marco, invece, il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione della sanzione della squalifica di un anno. MOTIVI DELLA DECISIONE Entrambe le condotte addebitate al calciatore FINIGUERRA Marco sono state accertate nel corso delle indagini. attraverso l’audizione delle persone informate, l’acquisizione di documenti e, soprattutto le ammissioni del predetto ancorché egli abbia sostenuto che invero a tale condotta egli si sarebbe determinato su invito dei dirigenti della VIGUZZOLESE che gli avrebbero assicurato che non vi era nulla di irregolare, ma si trattava di una semplice formalità. La difesa del FINIGUERRA, peraltro, non solo trova smentita in atti (v. dichiarazioni del compagno Decanio Daniele), ma non esonera da responsabilità. In ogni caso, la sanzione richiesta dalla Procura Federale appare eccessiva anche in ragione della giovane età dell’incolpato e pertanto si ritiene congrua la pena di mesi otto di squalifica. Vista, invece, la richiesta formulata dalle parti di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S. relativamente a GUARAGLIA Roberto, TORRIGLIA Luigi Carlo ed alla società VIGUZZOLESE, rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni addebitate ai tesserati e alla Società incolpata, l’entità delle sanzioni proposte appare congrua alla gravità degli illeciti addebitati. P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica: al signor FINIGUERRA Marco la sanzione della squalifica per mesi otto. al signori GUARAGLIA Roberto e TORRIGLIA Luigi Carlo la sanzione dell’inibizione per mesi quattro. Alla società VIGUZZOLESE la sanzione dell’ammenda di euro 700,00
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