COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 19 Giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. GRAFF NAVARRO Ariel Alejandro, calciatore richiedente il tesseramento per la società ADP BORGO SAN REMO, del sig. TREVISANI Pietro, presidente della società stessa, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 11 bis N.O.I.F. e dell’art. 10 comma 2 C.G.S., nonché della società ADP BORGO SAN REMO a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio presidente ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 19 Giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. GRAFF NAVARRO Ariel Alejandro, calciatore richiedente il tesseramento per la società ADP BORGO SAN REMO, del sig. TREVISANI Pietro, presidente della società stessa, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 11 bis N.O.I.F. e dell’art. 10 comma 2 C.G.S., nonché della società ADP BORGO SAN REMO a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio presidente ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 20.5.08 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione, per avere contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva, il sig. GRAFF NAVARRO Ariel Alejandro, calciatore che aveva richiesto il tesseramento per la società ADP BORGO SAN REMO sottoscrivendo una dichiarazione mendace attestante di non essere tesserato per alcuna società estera, il sig. TREVISANI Pietro, presidente della società stessa, per avere sottoscritto il modulo della richiesta di tesseramento del predetto calciatore con allegata la dichiarazione mendace, senza preventivamente accertare presso i competenti uffici l’effettivo status del Sig. GRAFF NAVARRO; ha altresì deferito la ADP BORGO SAN REMO a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al suo presidente All’udienza del 13.6.08, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. TREVISANI Pietro, in proprio ed in qualità di presidente della ADP BORGO SAN REMO. Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva l’incolpato della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Le parti presenti concordavano quindi l’applicazione delle seguenti sanzioni:: - per il sig. TREVISANI mesi quattro di inibizione; - per la società BORGO SAN REMO l’ammenda di € 350, 00 Con riferimento alla posizione del calciatore GRAFF NAVARRO Ariel Alejandro, il Procuratore Federale richiedeva l’applicazione della sanzione della squalifica per mesi sei. MOTIVI DELLA DECISIONE I)Relativamente alla posizione del sig. Trevisani e della ADP Borgo San Remo Vista la richiesta formulata dal presidente della società ADP Borgo San Remo di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S.. Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni addebitate alla Società incolpata ed al suo presidente. Considerato che l’entità delle sanzioni proposte appare congrua. P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica al signor TREVISANI Pietro la sanzione della inibizione per mesi quattro ovverosia fino al 18 ottobre 2008 ed alla società ADP BORGO SAN REMO la sanzione dell’ammenda per € 350,00 (trecentocinquanta0).
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