COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 5/5/2008 (prot. n.4545/480PF07 GT7en) nei confronti di: 1) Daniello Antonio, presid U.S. Audace Cerignola; 2) soc. U.S. Audace Cerignola
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 19 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 5/5/2008 (prot. n.4545/480PF07 GT7en)
nei confronti di:
1) Daniello Antonio, presid U.S. Audace Cerignola;
2) soc. U.S. Audace Cerignola
per rispondere
1. DANIELLO Antonio, Presidente US Audace Cerignola;
della violazione di cui all’art.1 comma 1. C.G.S., in relazione ed in virtù del combinato disposto di cui
all’art.32 comma 1 del Regolamento della LND, e, al punto 2.A/2 lett. g.) del C.U. n.1 del 1/7/2007
della LND per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, così come descritto nella
parte motiva, avendo disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato
Regionale o Provinciale “Juniores” 2007-08, organizzato dal competente Comitato.
2. la Soc. U.S AUDACE CERIGNOLA
della violazione di cui all’art.4 comma 1. C.G.S., per responsabilità diretta conseguente alla condotta
tenuta dal proprio Presidente.
FATTO
Con nota del 6/11/07 il Presidente del Comitato Regionale Puglia deferiva alla Procura Federale della
F.I.G.C., l’U.S. Audace Cerignola per non aver partecipato, con una propria squadra, al campionato
Regionale – Provinciale categoria “Juniores”-, stagione sportiva 2007/2008 (organizzato dal competente
Comitato, così violando l’art.1 comma 1 C.G.S. in relazione ed in virtù del combinato disposto di cui
all’art.32 comma 1° del Regolamento della LND e, al punto 2.A/2 lett. g.) del C.U. n.1 del 1/7/2007 L.N.D.
Con la succitata nota del 21/2/08, la Procura Federale della FIGC, deferiva a questa Commissione l’U.S.
Audace Cerignola ed il suo Presidente sig. Daniello Antonio affinchè rispondessero delle violazioni loro
addebitate.
Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 21/5/08, la
Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva la convocazione delle parti succitate per
l’udienza del 9/6/08, nel corso della quale compariva:
- l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale;
- Non comparivano l’U.S. Audace Cerignola né il suo attuale presidente sig. Giuseppe Dinisi che inviava
in data 28/5/08 una nota scritta della quale veniva data lettura, unitamente alla lettera del 21/5/08 con la
quale il sig. Antonio Daniello comunicava di essersi dimesso da Presidente dell’U.S. Audace di Cerignola
sin dal Marzo 2007.
Dichiarata chiusa la fase dibattimentale, l’avv. Monaco –quale S. Procuratore Federale- preso atto di
quanto dedotto dai deferiti succitati con le loro “deduzioni scritte” chiedeva affermarsi la responsabilità
degli incolpati ed infliggersi:
- al sig. Giuseppe Dinisi la inibizione di mesi 3;
- alla soc. U. Audace Cerignola l’ammenda di €.1.700,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni addotte dal sig. Dinisi, attuale presidente dell’U.S. Audace Cerignola con le sue
“deduzioni scritte a difesa” dell’11/3/2008 non solo sono confermative delle violazioni contestate; quanto
non rappresentano un’esimente ed un esonero dalle responsabilità relative e conseguenti alle medesime
succitate violazioni.
Aderendo quindi alle richieste (già ridotte in applicazione delle attenuanti generiche ritenute ricorrenti)
formulate dal S. Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
DELIBERA
- infliggersi al sig. Dinisi Giuseppe presidente dell’U.S. Audace Cerignola la inibizione per la durata di
mesi tre;
- infliggersi all’U.S. Audace Cerignola la sanzione dell’ammenda di €.1.700,00.
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