COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 dell’18/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S.D. SANTA MARIA AMMALATI GUARDIA (CT) avverso squalifica calciatore Rapisarda Daniele fino al 31 Dicembre 2008 gara 3 Ctg.: Santa Maria Ammalati Guardia – Russo Calcio del 01 Giugno 2008 Procedimento 114/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 dell’18/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S.D. SANTA MARIA AMMALATI GUARDIA (CT) avverso squalifica calciatore Rapisarda Daniele fino al 31 Dicembre 2008 gara 3 Ctg.: Santa Maria Ammalati Guardia – Russo Calcio del 01 Giugno 2008 Procedimento 114/B Letto l’appello proposto dalla società ricorrente con cui la stessa chiede una forte riduzione della sanzione inflitta al giocatore e riconosce che il ricorso presentato non rispetta i termini previsti dal regolamento, deducendo proprie giustificazioni in merito; la Commissione Disciplinare letti gli atti e non potendo accogliere le difese argomentate che non trovano riscontro nelle norme federali e precisamente nei termini previsti di al C.U. 41 del 27 Febbraio 2008 e seguenti con la quale è stato disposta l’abbreviazione dei termini procedurali, per cui deve essere dichiarato inammissibile P.Q.M. DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso sopra proposto e per l’effetto di addebitare la relativa tassa reclamo di € 130,00
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