COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 dell’18/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) LONGOBARDO IGNAZIO (PRESIDENTE F.C. VITTORIA S.R.L.) 2) F.C. VITTORIA S.R.L. Proc. N. 242/A-7

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 dell’18/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) LONGOBARDO IGNAZIO (PRESIDENTE F.C. VITTORIA S.R.L.) 2) F.C. VITTORIA S.R.L. Proc. N. 242/A-7 Considerato che la Procura Federale con nota 3622/395 -19.3.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1) comma 1) e Art. 4 comma 1) C.G.S., in relazione all’ Art. 38 comma 1) N.O.I.F.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 Giugno 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili di quanto loro ascritto, infliggendo al Sig. Longobardo Ignazio l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 3; Alla Società F.C. Vittoria S.R.L.l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento); Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Nessuna; Ritenuto che: Quanti rinviati a giudizio devono rispondere di quanto loro addebitato, con l’attenuante dell’accertato ritardato tesseramento di un tecnico abilitato; Visto l’atto di deferimento loro debitamente notificato; DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Longobardo Ignazio (Presidente F.C. Vittoria S.R.L.), L’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19, punto 1) lettera h) C.G.S. fino al 30.08.2008; Alla Società F.C. Vittoria S.R.L. l’ammenda di Euro 300,00= ; La presente delibera va notificata alle parti interessate, e alla Procura Federale.
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