F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 3) RICORSO DELL’A.C. PAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL’ALLENATORE MANGONE AMEDEO ED AL CALCIATORE DE STEFANO MATTIA, SEGUITO GARA PERGOCREMA/PAVIA DEL 4.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 3) RICORSO DELL’A.C. PAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL’ALLENATORE MANGONE AMEDEO ED AL CALCIATORE DE STEFANO MATTIA, SEGUITO GARA PERGOCREMA/PAVIA DEL 4.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008) Con rituale ricorso l’A.C. Pavia ha adito la C.G.F. avverso le sanzioni indicate in epigrafe. La squalifica veniva comminata all'allenatore dell'A.C. Pavia, signor Mangone Amedeo, per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro nella gara "Pergocrema - Pavia" del 4.5.2008, con espulsione diretta e per il calciatore dell'A.C. Pavia, signor De Stefano Mattia, per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco, anche in questo caso con espulsione diretta del giocatore. La società "A.C. Pavia Srl" ha proposto, in data 6.5.2008, reclamo, per quanto riguarda l'allenatore, argomentando che il suo comportamento, sia per il tono, che per lo scambio di battute tra l'arbitro e lo stesso, rientrava nel contesto di una civile discussione tesa a far comprendere all'arbitro un comportamento di gioco rimarchevole perpetuato dai giocatori del "Pergocrema". Perciò stesso, la frase pronunciata nel contesto va intesa non come offensiva, ma di semplice risposta ad una precedente affermazione del direttore di gara. Per quanto attiene il calciatore De Stefano Mattia, la espulsione veniva comminata con eccessiva afflittività poiché, sia per il risultato (3-0 per il Pergocrema), che per il momento (38° min. 2° tempo), non vi era nel gesto del ricorrente quella violenza e quella intenzionalità tale da meritare l'espulsione. La società "A.C. Pavia S.r.l." chiede, tra l'altro, l’ammissione della visione di un filmato nel quale tale azione di gioco viene riprodotta. La società ricorrente chiede, pertanto, di annullare la squalifica dell'allenatore signor Amedeo Mangone ed, in subordine, di ridurre la sanzione nei confronti dello stesso, nonché di ridurre la sanzione nei confronti del calciatore Mattia De Stefano. Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità della richiesta prova televisiva, che – come è noto – può trovare accoglimento esclusivamente quando la fattispecie non sia stata oggetto del referto arbitrale. Nel caso di specie, come puntualizzato in precedenza, la vicenda era stata “ricordata” nel referto determinando, in tal modo, l’inammissibilità della prova. Va, però, riconsiderata la sanzione irrogata al signor Mangone in quanto, proprio da quanto refertato, non può considerarsi il comportamento dello stesso come offensivo, ma esso deve qualificarsi come irriguardoso, con la conseguente riduzione della squalifica da due ad una giornata. La sanzione inflitta al signor De Stefano appare congrua. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo, come sopra proposto dall’A.C. Pavia di Pavia, riduce ad 1 giornata di gara effettiva la squalifica inflitta all’allenatore Mangone Amedeo. Conferma nel resto la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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