F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 4) RICORSO DELL’A.S. LUCCHESE LIBERTAS AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE ALL’ALLENATORE SIG. BRAGLIA PIERO; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE ALL’ALLENATORE IN SECONDA SIG. ISETTO MAURO; 􀂾 AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ A.S. LUCCHESE LIBERTAS, SEGUITO GARA LUCCHESE/PISTOIESE DEL 04.05.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 189/C del 5.5.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 4) RICORSO DELL’A.S. LUCCHESE LIBERTAS AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE ALL’ALLENATORE SIG. BRAGLIA PIERO; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE ALL’ALLENATORE IN SECONDA SIG. ISETTO MAURO; 􀂾 AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ A.S. LUCCHESE LIBERTAS, SEGUITO GARA LUCCHESE/PISTOIESE DEL 04.05.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 189/C del 5.5.2008) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento i sigg.ri Piero Braglia e Mauro Isetto nonché la società A.S. Lucchese Libertas hanno impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 189/C del 5.5.2008 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti Serie C/1 Lucchese/Pistoiese, veniva inflitta la squalifica per due gare effettive agli allenatori Braglia e Isetto, nonché l’ammenda di € 5.000,00. Gli appellanti eccepivano l’incongruità della sanzione in relazione a quanto realmente accaduto, deducendo che il comportamento nei confronti del direttore di gara non fosse offensivo e che gli episodi contestati alla Società non fossero connotati da particolare gravità. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. In effetti, il comportamento gravemente offensivo e lesivo è stato realmente posto in essere dai tesserati che hanno rivolto, come risulta dal referto arbitrale, ripetutamente frasi offensive all’arbitro; altrettanto evidenti in base alla documentazione sono i fatti contestati alla società. Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati in relazione a precedenti decisioni. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Lucchese Libertas di Lucca. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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