F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 5) RICORSO DEL PESCINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE BETTINI DARIO SEGUITO GARA VIBONESE/PESCINA DEL 4.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008
5) RICORSO DEL PESCINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE
BETTINI DARIO SEGUITO GARA VIBONESE/PESCINA DEL 4.5.2008 (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008)
Con ricorso, ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, la società Pescina Valle
del Giovenco S.r.l, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 190/C
del 6.5.2008, con il quale, in relazione alla gara del Campionato di Calcio Serie C2 – Girone C -
Vibonese/Pescina Valle del Giovenco del 4.5.2008, veniva inflitta al calciatore Bettini Dario la
sanzione della squalifica per due gare effettive.
La sanzione veniva irrogata in quanto “il calciatore già sostituito alzatosi dalla panchina
rientrava sul terreno di gioco per protestare contro una decisione dell’arbitro al quale rivolgeva una
frase offensiva”.
La società appellante eccepiva l’incongruità della squalifica, deducendo, quali motivi
d’impugnazione, “eccessività e spropositatezza” della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo al
calciatore Bettini Dario; configurabilità della condotta ascritta allo stesso come meramente irriguardosa
verso il Direttore di gara e non propriamente offensiva; confronto con autorevoli precedenti
giurisprudenziali su casi analoghi, richiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata ovvero,
commutare la sanzione residua in ammenda, nella misura minima prevista dal C.G.S..
Il collegio, in considerazione dei motivi di ricorso e dei precedenti della Corte Federale di
Giustizia in materia, ritiene equa la riduzione della sanzione nei confronti del calciatore Bettini Dario
per i fatti addebitati ad una giornata di squalifica.
Invero, è possibile riscontrare nel comportamento posto in essere dal Bettini, come emerge dalle
risultanze in atti, esclusivamente un atteggiamento irriguardoso e non offensivo nei confronti del
Direttore di gara e per tale circostanza si ritiene equa, in base alla precedente giurisprudenza, la
squalifica di una sola giornata.
Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Pescina Valle del
Giovenco di Pescina (L’Aquila), e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al
calciatore Bettini Dario ad 1 giornata effettiva di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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