F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 6) RICORSO DEL CALCIATORE NIELSEN BILLE NICKI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE DI GARA SEGUITO GARA LUCCHESE/PADOVA DEL 3.5.2008 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI” (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 134/TB del 5.5.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 6) RICORSO DEL CALCIATORE NIELSEN BILLE NICKI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE DI GARA SEGUITO GARA LUCCHESE/PADOVA DEL 3.5.2008 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI” (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 134/TB del 5.5.2008) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento il calciatore Bille Nicki Nielsen, tesserato a titolo temporaneo in favore della A.S. Lucchese Libertas S.r.l. di Lucca, proveniente dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria, propone ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 134/TB del 5.5.2008 con il quale, in relazione alla gara del Campionato di Calcio Nazionale “D. Berretti” del 3.5.2008 (finali nazionali), veniva inflitta allo stesso la sanzione della squalifica per otto gare effettive. La sanzione veniva irrogata “per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco; espulso, rivolgeva all’arbitro frasi reiteratamente offensive spingendolo con entrambe le mani sul petto e facendolo indietreggiare; abbandonando il terreno di gioco si toglieva la maglia lanciandola verso gli spalti e rivolgeva al pubblico reiterate frasi offensive”. Il ricorrente avverso tale decisione proponeva il ricorso, così motivando il proprio comportamento: “sicuramente censurabile, ma la sanzione comminatami appare sproporzionata soprattutto se valutata all’interno del contesto in cui tutto è accaduto ed alle conseguenze di un gesto istintivo…(omissis)…la suddetta sanzione dovrà essere scontata nel corso della prossima stagione, con la prima squadra della mia nuova società e ciò potrebbe compromettere seriamente la possibilità di trovare occupazione per la stagione 2008/2009”. Il ricorrente, pertanto, richiedeva l’accoglimento del ricorso e conseguentemente la rideterminazione della decisione del Giudice Sportivo nella misura che la Corte vorrà stabilire. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto disatteso in mancanza di elementi probatori idonei a contestare gli addebiti indicati nei referti arbitrali. Quanto alla misura della sanzione, la stessa deve ritenersi congrua. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Nielsen Bille Nicki. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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