F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 28 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 26 giugno 2008 3) RICORSO DEL P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADONEGHE FUTSAL/AOSTA CALCIO A 5 DEL 12.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 461 del 14.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 28 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 26 giugno 2008 3) RICORSO DEL P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADONEGHE FUTSAL/AOSTA CALCIO A 5 DEL 12.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 461 del 14.2.2008) Con ricorso tempestivamente e ritualmente introdotto l’Aosta Calcio a cinque ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul Com. Uff. n. 461 del 14.2.2008, con la quale il detto giudice, disattendendo il reclamo proposto dall’odierna ricorrente, ha confermato il risultato conseguito sul campo nella gara Cadoneghe Futsal/Aosta Calcio A/5. Tanto l’iniziale reclamo quanto il ricorso alla Corte di Giustizia Federale sono fondati sull’asserita illegittima partecipazione alla gara di specie del calciatore Alvarindo Pereira De Souza il cui tesseramento, a dire dell’appellante, risulterebbe irregolare in quanto, in contrasto con agli accertamenti effettuati dal primo giudice, il detto calciatore sarebbe provenuto dalla Federazione Paranaense, (come da documentazione allegata), privo di Certificato di Trasferimento Internazionale, la cui mancanza avrebbe impedito di tesserarlo in Italia. Eccepisce ancora la ricorrente che le motivazioni del provvedimento gravato non sarebbero suffragate dagli atti ufficiali, in quanto gli stessi certificherebbero soltanto il tesseramento dal 4.10.2007 del calciatore De Souza con lo status di dilettante (codice 3). Fissata la seduta di discussione del ricorso, alla quale la parte non partecipava per impossibilità a presenziare, la Corte disponeva l’acquisizione del certificato storico relativo al tesseramento del calciatore Alvarindo Pereira De Souza dal quale risulta che lo stesso è stato tesserato, fin dalla stagione 2003-2004, per varie società sempre appartenenti alla Federazione Italiana Gioco Calcio, prima con il codice 80 e successivamente con quello numero 3. Siffatto inoppugnabile stato degli atti, oltre a confermare la correttezza della decisione impugnata, non consente alcun’altra indagine alla Corte, dovendosi semmai ritenere irregolare il tesseramento per la Federazione Paranaense, successivo a quello per la F.I.G.C., che – come già osservato - non presenta soluzioni di continuità e quindi non presuppone alcun transfert per la stagione 2007/2008. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal P.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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