F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 28 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 26 giugno 2008 5) RICORSO DELL’ A.C.F. AOSTA LE VIOLETTE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLE CALCIATRICI DESANDRE ELISA MARIA E NAUDIN ALICE SEGUITO GARA AOSTA LE VIOLETTE/FRANCIACORTA DEL 10.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 64 del 13.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 28 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 26 giugno 2008 5) RICORSO DELL’ A.C.F. AOSTA LE VIOLETTE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLE CALCIATRICI DESANDRE ELISA MARIA E NAUDIN ALICE SEGUITO GARA AOSTA LE VIOLETTE/FRANCIACORTA DEL 10.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 64 del 13.2.2008) L’A.C.F. Aosta Le Violette ha proposto ricorso avverso il provvedimento di squalifica per due giornate effettive di gara inflitta alle calciatrici Elisa Maria Desandrè ed Alice Naudin a seguito della gara Aosta Le Violette/Francia Corta del 10.2.2008, comminata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 64 del 13.2.2008. La sanzione in discorso era stata pronunciata a carico delle dette calciatrici per aver rivolto all’arbitro frasi ingiuriose a fine gara, con conseguente applicazione dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.. Secondo la società ricorrente il rapporto arbitrale non sarebbe veritiero, sia perché le atlete non avrebbero proferito le espressioni ad esse attribuite dal rapporto del direttore di gara, sia per il comportamento di quest’ultimo che avrebbe provocato entrambe le giocatrici. Osserva la Corte che le circostanze di fatto determinanti la sanzione per cui è causa non possono venir dubitate essendo state scrupolosamente refertate dall’arbitro, mentre non esiste in atti traccia alcuna della provocazione asseritamente subita dalle atlete. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Aosta le Violette di Sarre (Aosta) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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