F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 28 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 26 giugno 2008 2) RICORSO DEL C.F. VILLAPUTZU AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 ALLA SIG.RA MELONI MICHELA; SQUALIFICA FINO AL 31.10.2008 ALLA CALCIATRICE CUCCU CLAUDIA; SQUALIFICA PER 11 GARE EFFETTIVE ALLA CALCIATRICE LEPORI ROMINA; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALLA CALCIATRICE DI FLUMERI MAURA, INFLITTE SEGUITO GARA F.C. VILLAPUTZU/ATLETICO ORISTANO DEL 2.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 73 dell’11.3.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 28 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 26 giugno 2008
2) RICORSO DEL C.F. VILLAPUTZU AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 ALLA SIG.RA MELONI MICHELA; SQUALIFICA FINO AL 31.10.2008 ALLA CALCIATRICE CUCCU CLAUDIA; SQUALIFICA PER 11 GARE EFFETTIVE ALLA CALCIATRICE LEPORI ROMINA; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALLA CALCIATRICE DI FLUMERI MAURA, INFLITTE SEGUITO GARA F.C. VILLAPUTZU/ATLETICO ORISTANO DEL 2.3.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 73 dell’11.3.2008)
La C.F. Villaputzu, nel rispetto della prescritta procedura, ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile del 6.3.2008, pubblicato sul Com. Uff. n. 73 dell’11.3.2008, con il quale, in relazione alla gara C.F. Villaputzu/Atletico Oristano del 2.3.2008, venivano irrogate le seguenti sanzioni disciplinari: nei confronti della dirigente Michela Meloni inibizione fino al 31.12.2008; nei confronti delle calciatrici Claudia Cuccu, Romina Lepori e Maira Di Flumeri squalifica, rispettivamente, al 31.10.2008, per 11 giornate e per tre giornate di gara. A sostegno della proposta impugnazione la ricorrente sostanzialmente eccepisce la non totale conformità del referto arbitrale all’effettivo svolgimento dei fatti; sollecitava di conseguenza la riduzione delle come sopra comminate sanzioni riconoscendo che, almeno in parte, le condotte antiregolamentari erano state tenute. Ad avviso della Corte gli addebiti contestati risultano inequivocamente dal rapporto arbitrale che, costituendo fonte privilegiata di prova, non può venir smentito dalle interessate dichiarazioni di spettatori prodotte dalla ricorrente, né, tantomeno, dalle attestazioni di stima nei confronti dell’atleta Claudia Cuccu, pure versate in atti. Ritiene peraltro la Corte che, mentre l’inibizione a carico della dirigente Michela Meloni e la squalifica comminata alla calciatrice Maria De Flumeri vadano confermate in quanto, la prima pienamente adeguata alla condotta tenuta che appare di estrema gravità, e la seconda corrispondente al minimo edittale, non altrettanto può ritenersi per le calciatrici Claudia Cuccu e Romina Lepori. Nei confronti di quest’ultime, invero, le sanzioni adottate appaiono, sia pure di poco, sicuramente eccessive in relazione agli addebiti mossi ed a taluni precedenti in materia; per conseguenza le sanzioni stesse si mostrano meritevoli di una contenuta riduzione che può indicarsi nella squalifica fino al 30.9.2008 per la Claudia Cuccu ed in 9 giornate effettive di gara per la Romina Lepore. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal C.F. Villaputzu di Villaputzu (Cagliari) riduce: - la squalifica della calciatrice Cuccu Claudia fino al 30.9.2008; - la squalifica della calciatrice Lepori Romina a 9 giornate di gara effettive. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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