F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 28 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 26 giugno 2008 5) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. DOMOCONFORT LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE D’AMICO SERENA SEGUITO GARA ACMEI BARI C.F./DOMOCONFORT LECCE DEL 16.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 28 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 26 giugno 2008
5) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. DOMOCONFORT LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE D’AMICO SERENA SEGUITO GARA ACMEI BARI C.F./DOMOCONFORT LECCE DEL 16.3.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008)
Con ricorso con procedimento d’urgenza ritualmente introdotto, la A.S.D. Domoconfort Lecce ha gravato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile pubblicato sul Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008 con il quale, in riferimento alla gara Acmei Bari/ Domoconfort Lecce del 16.3.2008, la calciatrice Serena D’Amico è stata squalificata per due giornate di gara “per aver rivolto ad un Assistente Arbitrale frase ingiuriosa”. Eccepisce la ricorrente che nella fattispecie il refertante sarebbe incorso in un errore di persona in quanto, mentre l’episodio contestato si era verificato al termine della gara, e precisamente al minuto 45 del secondo tempo di gioco, l’atleta D’Amico era stata sostituita al 5° minuto del medesimo tempo a seguito di infortunio, ed aveva immediatamente lasciato l’impianto sportivo di Bari per far ritorno a Lecce: la stessa, pertanto, non avrebbe potuto tenere la condotta contestatale.
Ad avviso della Corte il gravame è infondato e va disatteso. Ed invero, l’identificazione da parte dell’Assistente Arbitrale della calciatrice che gli aveva rivolto, ripetendola più volte, un’espressione ingiuriosa appare inequivoca, tenuto altresì conto che la ricorrente non è stata in grado di produrre prova alcuna in ordine al dedotto abbandono dell’impianto da parte della calciatrice, circostanza che, ove adeguatamente comprovata, avrebbe determinato l’accoglimento del ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.S.D. Domoconfort Lecce di Cavallino (Lecce) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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