F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 28 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 26 giugno 2008 7) RICORSO DELLA POL. FABIO POLIDORO ANGOLANA GIGIOTTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CUS ANCONA/POL. FABIO POLIDORO ANGOLANA GIGIOTTO DEL 16.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 532 del 13.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 28 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 26 giugno 2008 7) RICORSO DELLA POL. FABIO POLIDORO ANGOLANA GIGIOTTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CUS ANCONA/POL. FABIO POLIDORO ANGOLANA GIGIOTTO DEL 16.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 532 del 13.3.2008) La S.P. Fabio Polidoro Angolana Gigiotto con sede in Chieti impugnava la decisione del Giudice Sportivo, relativa alla gara contro il Cus Ancona disputata il 16.2.2008, con la quale, sulla scorta del tempestivo reclamo proposta dal Cus Ancona, era stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 per avere la Fabio Polidoro schierato tra i calciatori un atleta non tesserato (nella specie il calciatore Bruno Roberto De Oliveira) A sostegno dell’impugnazione si deduceva, da una parte, che il mancato tesseramento del calciatore in questione era da addebitare ad asserite inefficienze dell’Ufficio centrale tesseramenti – settore dilettantistico e, dall’altra, che la società aveva schierato l’atleta sulla scorta dell’esito di una telefonata intervenuta con un funzionario dell’Ufficio tesseramenti che avrebbe affermato l’avvenuto perfezionamento della pratica di tesseramento. Da qui la richiesta di riforma totale della decisione del primo giudice con conseguente accertamento della responsabilità di quanto accaduto in capo all’ufficio tesseramenti Il ricorso non è fondato. Al riguardo deve sottolinearsi che dalla documentazione ufficiale esistente presso la federazione, cui deve essere riconosciuto assorbente e vincolante rilievo probatorio, risulta che il calciatore De Oliveira è stato tesserato solo in data successiva allo svolgimento della gara e, precisamente, in data 28.2.2008. Egli, pertanto, non aveva titolo a partecipare alla gara in questione. Alcun rilievo può essere attribuito a non meglio precisate assicurazioni ottenute per via telefonica, considerato che deve considerarsi dovere delle società sportive accertare, solo sulla base di inoppugnabili riscontri documentali ufficiali, la posizione dei propri atleti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Fabio Polidoro Angolana Gigiotto di Chieti Scalo (Chieti) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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