F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 2) RICORSO DELL’ A.S.D. ATLETICO ORTONA 2004 AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2008 – 2009; – INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 ALLA SIG.RA DI BELLO ANNA; – SQUALIFICA FINO AL 24.4.2008 ALLA CALCIATRICE TOROSANTUCCI GIULIA; – AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA ATLETICO ORTONA/ARIETE CALCIO DEL 19.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 2) RICORSO DELL’ A.S.D. ATLETICO ORTONA 2004 AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2008 – 2009; - INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 ALLA SIG.RA DI BELLO ANNA; - SQUALIFICA FINO AL 24.4.2008 ALLA CALCIATRICE TOROSANTUCCI GIULIA; - AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA ATLETICO ORTONA/ARIETE CALCIO DEL 19.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008) Con ricorso introdotto nel rispetto delle prescritte modalità processuali, l’A.S.D. Atletico Ortona 2004 ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008 con la quale, in relazione alla gara Ortona/Ariete Calcio, Campionato Primavera, il detto Giudice deliberava: a) la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nei confronti dell’Ortona; b) la penalizzazione di un punto in classifica a carico della medesima società; c) l’inibizione della dirigente Anna Di Bello fino al 31.12.2008; d) la squalifica fino al 27.4.2008 della calciatrice Giulia Torosantucci; e) l’ammenda di € 500,00 in danno dell’odierna ricorrente. Le ricordate sanzioni venivano determinate in conseguenza dell’alterazione, nella distinta delle giocatrici partecipanti alla gara sopra indicata, della data di nascita dell’atleta Torosantucci che, dal 14.1.1988 veniva “anticipata” al 14.1.1989, così precludendo la violazione della prescrizione regolamentare che, per il campionato di specie, consente la partecipazione soltanto di tre giocatrici nate fra il 1.1.1986 ed il 31.12.1988. A fondamento del reclamo l’appellante deduce la buona fede della dirigente addetta a compilare la distinta stessa, tenuto conto della concitazione con la quale quest’ultima era stata predisposta a seguito del ritardato arrivo dell’arbitro, in sostituzione di quello designato. Ritiene la Corte che il ricorso sia solo parzialmente fondato, trovando piena legittimazione nel C.G.S. le sanzioni previste ai superiori capi a), b), d) ed e): scontate, infatti, la perdita della gara e la penalizzazione per la partecipazione di atleta non avente diritto perché in sovranumero rispetto a quelle autorizzate a partecipare all’incontro, altrettanto adeguata si manifesta la squalifica inflitta alla calciatrice Torosantucci e l’ammenda irrogata alla società, plurirecidiva nella contestata violazione. Non altrettanto può affermarsi in ordine all’inibizione nei confronti della dirigente Anna Di Bello che appare eccessiva anche in relazione a sanzioni adottate in altre e diverse occasioni nei confronti di tesserati colpevoli di più consistenti violazioni regolamentari: ad avviso della Corte appare pertanto equo rideterminare l’inibizione di che trattasi fino al 31.7.2008. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Ortona 2004 di Ortona (Chieti) riduce la sanzione inflitta alla sig.ra Di Bello Anna fino al 31.7.2008. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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