F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 05 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 04 giugno 2008 3) RICORSO DEL SIG. MAGLIONE GIUSEPPE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.S. MELFI S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI PER MESI 8 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.7, COMMA 3BIS DEL VIGENTE C.G.S. ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 90 N.O.I.F. E AL PAR. III), LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4) DELL’ALLEGATO B) AL COM. UFF. N. 6/A DEL 3.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007) 4) RICORSO DELL’A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. ALL’EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4, COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 7 COMMA 3BIS DEL VIGENTE C.G.S. ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI ART. 8, COMMA 5 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 05 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 04 giugno 2008 3) RICORSO DEL SIG. MAGLIONE GIUSEPPE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.S. MELFI S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI PER MESI 8 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.7, COMMA 3BIS DEL VIGENTE C.G.S. ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 90 N.O.I.F. E AL PAR. III), LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4) DELL’ALLEGATO B) AL COM. UFF. N. 6/A DEL 3.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007) 4) RICORSO DELL’A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. ALL’EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4, COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 7 COMMA 3BIS DEL VIGENTE C.G.S. ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI ART. 8, COMMA 5 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007) Con due autonomi ricorsi, ma di identico contenuto, entrambi datati 5.10.2007 e trasmessi con fax di pari data, il Sig. Maglione Giuseppe, in proprio, e la A.S. Melfi S.r.l. impugnavano, ai sensi degli artt. 31, 33, 34, 37 e 38 C.G.S., la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007, che, accogliendo il deferimento del Procuratore Federale del 10.8.2007, aveva inflitto al Sig. Maglione Giuseppe l’inibizione per mesi otto e alla A.S. Melfi S.r.l. la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2007/08. Il Procuratore Federale aveva deferito il Sig. Maglione, nella sua qualità di Presidente della A.S. Melfi S.r.l., e la Società stessa per non avere provveduto, nel termine perentorio del 30.6.2007, a depositare presso la Co.Vi.So.C. l’attestazione dell’avvenuto pagamento e/o della regolarizzazione dei contributi ENPALS e Fondo Fine carriera relativi agli emolumenti dovuti per il periodo luglio 2006/aprile 2007 compreso ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Professionisti Serie C. In particolare, aveva rilevato il Procuratore Federale che solo con la determinazione n. 592 del 4.7.2007, trasmessa alla Segreteria della Co.Vi.So.C. in data 5.7.2007, la Direzione Generale dell’ENPALS, in accoglimento dell’istanza della A.S. Melfi S.r.l. del 29.6.2007, aveva concesso la rateizzazione del debito contributivo. La Commissione Disciplinare Nazionale, dopo avere rigettato le eccezioni preliminari di nullità dell’atto di deferimento e di violazione del principio del contraddittorio, aveva ritenuto provata la responsabilità dei deferiti per il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione e di deposito della documentazione prescritta entro il termine perentorio previsto dall’art. 8 C.G.S., accogliendo il deferimento e infliggendo al Presidente della Società l’inibizione per mesi otto e alla Società la penalizzazione di un punto in classifica. I due ricorsi, quello del Presidente della Società e quello della Società stessa, per quanto formalmente autonomi sono di identico contenuto, sicché appare opportuno che siano riuniti per essere decisi unitariamente. Nei due ricorsi si censura la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, deducendo cinque motivi di diritto. Con il primo motivo, si deduce la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa degli incolpati; con il secondo motivo, si deduce la non punibilità dei deferiti e, comunque, la nullità dell’atto di deferimento del 10.8.2007 per mancata enunciazione in forma chiara e precisa del fatto; con il terzo motivo, si deduce l’assenza, in capo agli incolpati, delle violazioni contestate e/o delle responsabilità ascritte; con il quarto motivo, articolato in più punti, si deduce in via principale la nullità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale per inesistenza o carenza di motivazione dei fatti addebitati ai deferiti; in subordine, la non punibilità degli incolpati per difetto dell’elemento psicologico e/o per il fatto che la mancata comunicazione dell’accettazione dell’istanza di rateizzazione era imputabile esclusivamente alla responsabilità di terzi; in via ancora più subordinata, la non punibilità degli incolpati per avere adempiuto, in piena buona fede, la sostanza degli obblighi di cui all’art. 8 C.G.S. e al punto 4 dell’all.to b) al Com. Uff. n. 6/A del 3.5.2007; con il quinto motivo si deduce l’erronea valutazione dell’entità del fatto ascritto e della sanzione applicata, chiedendo che l’inibizione sia ridotta da mesi otto a mesi sei sulla base di quanto deciso dalla stessa Commissione Disciplinare Nazionale in casi analoghi. I primi quattro motivi di ricorso sono palesemente infondati. Quanto al primo motivo, non sussiste alcuna violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa degli incolpati, in quanto nell’atto di deferimento i fatti contestati sono descritti analiticamente e con ricchezza di particolari; in secondo luogo, la richiesta di rinvio dell’udienza di discussione, che oltretutto è stato concesso, era stata motivata dai ricorrenti per generici “impegni familiari” del difensore; la richiesta di differimento del termine per la presentazione di memorie difensive, che non è stato invece concesso, era priva di qualunque motivazione, né i deferiti hanno addotto una qualche impossibilità a presentare memorie difensive. Gli “impegni familiari” del difensore potevano essere di impedimento a partecipare all’udienza del 15.9.2007, non certo a predisporre adeguate difese. L’indicazione precisa dei fatti contestati toglie ogni rilievo anche al secondo motivo di ricorso, non sussistendo alcuna nullità dell’atto di deferimento stante l’enunciazione in forma chiara e precisa dei fatti stessi. Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente. È pacifico in atti che entro il termine perentorio del 30.6.2007 non sia stata depositata la prescritta documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi contributivi e/o di comunicazione. A nulla vale richiamarsi al difetto dell’elemento psicologico in capo agli incolpanti ovvero alla buona fede di questi ultimi o al fatto di terzi per il mancato deposito della documentazione necessaria. L’inosservanza del termine perentorio previsto dal C.G.S. comporta automaticamente la responsabilità dei deferiti, compreso il Presidente della Società, il quale, proprio per il ruolo istituzionale ricoperto, aveva l’obbligo di farsi carico del rispetto delle norme del C.G.S. Appare, invece, accoglibile parzialmente il quinto motivo di ricorso del Presidente della A.S. Melfi S.r.l. Infatti, in casi analoghi decisi dalla Commissione Disciplinare Nazionale al Presidente della Società inadempiente sono stati inflitti sei mesi, anziché otto, di inibizione. Per ragioni di giustizia distributiva è da ritenersi giustificata la richiesta di riduzione del periodo di inibizione inflitta al ricorrente Maglione Giuseppe, Presidente della A.S. Melfi S.r.l., da otto a sei mesi con corrispondente modifica su questo punto della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007, ferma restando su ogni altro punto la decisione impugnata, con conferma, quindi, della sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica inflitta alla A.S. Melfi S.r.l. da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Per il parziale accoglimento del ricorso del Presidente della A.S. Melfi S.r.l. si dispone la restituzione della tassa ricorso. Per converso, il rigetto del ricorso della A.S. Melfi S.r.l. comporta l’incameramento della tassa ricorso. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i reclami nn. 3) e 4): - accoglie in parte l’appello presentato dal sig. Maglione Giuseppe e per l’effetto riduce la sanzione dell’inibizione inflitta a mesi 6. Dispone restituirsi la tassa reclamo; - respinge l’appello presentato dalla società A.S. Melfi S.r.l. di Melfi (Potenza) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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