F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 135 del 19 giugno 2008 Procedimento disciplinare a carico di SILVANO VIGHINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 135 del 19 giugno 2008 Procedimento disciplinare a carico di SILVANO VIGHINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione ORDINA l’applicazione al sig. SILVANO VIGHINI della sanzione della squalifica fino al 15/12/2008 Procedimento disciplinare a carico di ALDO MONZA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Monza è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38, comma 4, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2006 – 2007, benché tesserato della società Viveri Calcio in qualità di calciatore, anche la funzione di allenatore della squadra partecipante al campionato nazionale “D. Beretti” della società Novara Calcio; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei; - udite le odierne argomentazioni difensive del suo rappresentante di fiducia, come da separato verbale. Ritenuto che: - dalle prove testimoniali, univoche e concordanti, acquisite agli atti del giudizio, risulta al di là di ogni ragionevole dubbio che il deferito abbia effettivamente svolto l’attività di allenatore per la Beretti del Novara Calcio pur essendo tesserato come calciatore del Veveri Calcio P.Q.M. dichiara il sig. ALDO MONZA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 17/10/2008.
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