F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 135 del 19 giugno 2008 Procedimento disciplinare a carico di SILVANO VIGHINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 135 del 19 giugno 2008
Procedimento disciplinare a carico di SILVANO VIGHINI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione
ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta
dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione
ORDINA
l’applicazione al sig. SILVANO VIGHINI della sanzione della squalifica fino al 15/12/2008
Procedimento disciplinare a carico di ALDO MONZA – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Monza è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 35 e 38, comma 1, del
Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38, comma 4, delle NOIF per aver svolto,
nella stagione sportiva 2006 – 2007, benché tesserato della società Viveri Calcio in
qualità di calciatore, anche la funzione di allenatore della squadra partecipante al
campionato nazionale “D. Beretti” della società Novara Calcio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi sei;
- udite le odierne argomentazioni difensive del suo rappresentante di fiducia, come da
separato verbale.
Ritenuto che:
- dalle prove testimoniali, univoche e concordanti, acquisite agli atti del giudizio, risulta
al di là di ogni ragionevole dubbio che il deferito abbia effettivamente svolto l’attività
di allenatore per la Beretti del Novara Calcio pur essendo tesserato come calciatore del
Veveri Calcio
P.Q.M.
dichiara il sig. ALDO MONZA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 17/10/2008.
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