F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008 Procedimento disciplinare a carico di PASQUALE MINUTI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008
Procedimento disciplinare a carico di PASQUALE MINUTI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione
ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta
dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione
ORDINA
l’applicazione al sig. PASQUALE MINUTI della sanzione della squalifica fino al 13/06/2008.
Procedimento disciplinare a carico di GAETANO MONTENEGRO – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Montenegro è stato deferito per violazione degli artt. 35 e 38,
comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di
intermediazione – sia pure indiretta – nella cessione del giocatore Omar Perchinelli
dalla squadra dell’Atella Monticchio alla squadra del Potenza Calcio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi quattro;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 28/02/2008.
Ritenuto che:
- in ordine al contestato esercizio di plurime sollecitazioni e segnalazioni da parte del
deferito al sig. Bonaventura Postiglione, padre del presidente del Potenza Calcio, non
risultano acquisiti sufficienti elementi probatori;
- in relazione all’incontro tra il deferito e il predetto sig. Postiglione volto a favorire
l’acquisto da parte del Potenza Calcio del giocatore Omar Perchinelli, nel corso del
quale il deferito si sarebbe presentato come procuratore del giocatore, le dichiarazioni
rese dall’accusatore, signor Bonaventura Postiglione, risultano validamente contrastate
da quelle rese non solo dal deferito ma altresì e soprattutto dal giocatore Omar
Perchinelli e dal di lui padre;
- in conclusione non risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio lo svolgimento da
parte del deferito dell’attività di procuratore sportivo ancorché in via indiretta
P.Q.M.
proscioglie il sig. GAETANO MONTENEGRO dagli addebiti contestatigli.
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