F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008 Procedimento disciplinare a carico di GIOVAN BATTISTA MUSTAZZA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008 Procedimento disciplinare a carico di GIOVAN BATTISTA MUSTAZZA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Mustazza è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione, dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dell’accordo tra società ed allenatori dilettanti per non aver formalizzato le proprie dimissioni dall’incarico di allenatore dell’ASD Riviera Marmi.; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi uno; - avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 04/03/2008. Ritenuto che: - appare documentalmente accertato che il periodo di assenza giustificata del deferito si arresta al 07.11.2006; - da parte sua la società, anche attraverso atti ufficiali (vedi memoria difensiva del 28.12.06), ha sempre espresso la volontà di continuare il rapporto con l’allenatore nel pieno rispetto del contratto confidando in un suo ritorno mai più verificatosi; - la versione dei fatti fornita dal deferito risulta sfornita di qualsiasi riscontro ed appare censurabile laddove ha inteso riporre la fiducia nelle parole di un collaboratore esterno privo di rappresentanza, ruolo che il deferito avrebbe dovuto avere ben presente, visto che il suo rapporto con la società era già avviato da ben due mesi e mezzo P.Q.M. dichiara il sig. GIOVAN BATTISTA MUSTAZZA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 13/05/2008.
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