F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008 Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE RAPPAZZO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008
Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE RAPPAZZO – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Rappazzo è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 66, comma 2, delle N.O.I.F. e dell’art. 35 del
Regolamento del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi sei;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 14/02/2008.
Ritenuto che:
- l’addebito ha trovato conferma negli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini;
- il 27.01.2007, in occasione dell’incontro Sacro Cuore Milazzo – Aquila, campionato
di prima categoria gir. C – Regione Sicilia – ha dapprima tentato di entrare in campo
qualificandosi come allenatore in seconda e poi come massaggiatore senza che ciò
fosse consentito dall’art. 66, comma 2 delle Noif, e poi vi è entrato qualificandosi
come dirigente senza in realtà esserlo, e nonostante la presenza di altro dirigente
accompagnatore, in aperta violazione dello stesso art. 66, comma 2, delle Noif;
- che tali fatti addebitati al deferito risultano comprovati documentalmente dalla stessa
distinta di gara;
- pertanto risulta acclarata la responsabilità del deferito
P.Q.M.
dichiara il sig. SALVATORE RAPPAZZO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 15/09/2008.
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