F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008 Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE RAPPAZZO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008 Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE RAPPAZZO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Rappazzo è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 66, comma 2, delle N.O.I.F. e dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei; - avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 14/02/2008. Ritenuto che: - l’addebito ha trovato conferma negli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini; - il 27.01.2007, in occasione dell’incontro Sacro Cuore Milazzo – Aquila, campionato di prima categoria gir. C – Regione Sicilia – ha dapprima tentato di entrare in campo qualificandosi come allenatore in seconda e poi come massaggiatore senza che ciò fosse consentito dall’art. 66, comma 2 delle Noif, e poi vi è entrato qualificandosi come dirigente senza in realtà esserlo, e nonostante la presenza di altro dirigente accompagnatore, in aperta violazione dello stesso art. 66, comma 2, delle Noif; - che tali fatti addebitati al deferito risultano comprovati documentalmente dalla stessa distinta di gara; - pertanto risulta acclarata la responsabilità del deferito P.Q.M. dichiara il sig. SALVATORE RAPPAZZO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 15/09/2008.
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