F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008 Procedimento disciplinare a carico di MARCO CANNIZZO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008 Procedimento disciplinare a carico di MARCO CANNIZZO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Cannizzo è stato deferito per violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all’art. 40, comma 2, delle N.O.I.F.; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre; - avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 01/03/2008. Preso atto della piena ed incondizionata ammissione di responsabilità del deferito P.Q.M. dichiara il sig. MARCO CANNIZZO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 13/06/2008. Procedimento disciplinare a carico di GIAN LUIGI STAFFA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione ORDINA l’applicazione al sig. GIAN LUIGI STAFFA della sanzione della squalifica fino al 13/04/2008.
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