F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008 Procedimento disciplinare a carico di PASQUALE TRAINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008
Procedimento disciplinare a carico di PASQUALE TRAINI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione
ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta
dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione
ORDINA
l’applicazione al sig. PASQUALE TRAINI della sanzione della squalifica fino al 13/05/2008.
Procedimento disciplinare a carico di ANDREA ORECCHIA – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Orecchia è stato deferito per violazione dell’art. 1 del Codice di
Giustizia Sportiva e delle disposizioni di cui all’art. 37, punto 1 lett. Ba) e 38, punto 4,
del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nel corso della stagione 2005/06,
le funzioni di allenatore responsabile della prima squadra della società Castel San
Pietro pur non essendo provvisto della relativa qualifica professionale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi sei.
Ritenuto che:
- l’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ex art. 23 CGS non è direttamente
vincolante, nell’ambito dello stesso procedimento, nei confronti di altri deferiti, in
quanto questa Commissione è tenuta solo a verificare la correttezza della qualificazione
giuridica astratta dei fatti così come presentati dalle parti, senza operare alcun
accertamento diretto della fattispecie concreta;
- l’applicazione di sanzioni su richiesta ex art. 23 CGS non preclude l’accertamento degli
stessi fatti in sede dibattimentale quando questi vedano coinvolti altri deferiti che
abbiano ritenuto di non richiedere il c.d. patteggiamento;
- nella specie il deferito Orecchia non ha inteso esercitare la facoltà di cui all’art. 23
nonostante che il coimputato, signor Traini, se ne sia avvalso all’odierna udienza per gli
stessi fatti e nell’ambito del medesimo procedimento;
- pertanto la posizione dell’Orecchia deve essere adesso oggetto di autonomo
accertamento.
Ritenuto che:
- manchino elementi probatori circostanziati ed idonei a fugare ogni ragionevole dubbio
in ordine ai fatti addebitati al deferito;
- ferma la inutilizzabilità degli articoli di stampa, come da consolidata giurisprudenza
federale, dalle dichiarazioni acquisite dall’Ufficio Indagini pare anzi di poter trarre il
convincimento che il deferito abbia svolto il compito a lui attribuito dalla qualifica
tecnica assegnatagli dalla società Castel San Pietro;
P.Q.M.
proscioglie il sig. ANDREA ORECCHIA dall’addebito contestatogli.
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