F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 109 del 3 aprile 2008 Procedimento disciplinare a carico di LUCIANO OCCOZZOLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 109 del 3 aprile 2008 Procedimento disciplinare a carico di LUCIANO OCCOZZOLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione ORDINA l’applicazione al sig. LUCIANO OCCOZZOLI della sanzione della squalifica fino al 3/7/2008. Procedimento disciplinare a carico di LAMBERTO TOMBOLINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Tombolini è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle norme che disciplinano la partecipazione alle gare di calciatori e per aver allenato la Società Polisportiva S. Maria Apparente senza essere regolarmente tesserato per detta Società; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi otto; - avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 26/03/2008. Ritenuto che: - risulta documentalmente comprovato che il deferito non era regolarmente tesserato per la Società Polisportiva S. Maria Apparente e pur tuttavia il Tombolini ha svolto la funzione di allenatore della prima squadra; - senza usare la dovuta diligenza ed attenzione che sempre deve contraddistinguere l’operato di ciascun allenatore il deferito ha messo in campo per ben sette gare di campionato il giocatore Scoponi nonostante che questi non sia mai stato tesserato; - appare opportuno ribadire il principio secondo il quale a parere di questa Commissione e specialmente nell’ambito dilettantistico l’allenatore deve rappresentare un riferimento certo con ruoli e responsabilità su aspetti più generali delle vicende societarie senza limitare il suo ruolo all’aspetto puramente tecnico P.Q.M. dichiara il sig. LAMBERTO TOMBOLINI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 03/07/2008.
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