F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 109 del 3 aprile 2008 Procedimento disciplinare a carico di CLAUDIO AMILCARE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 109 del 3 aprile 2008
Procedimento disciplinare a carico di CLAUDIO AMILCARE – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Amilcare è stato deferito per violazione dell’art. 1 comma 1 del
C.G.S. in relazione agli artt. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e
18 del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. stagione sportiva 2005/2006 per aver, in
violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, omesso di depositare
presso il Comitato di competenza l’accordo economico sottoscritto con la società
S.S.D. Sapri Calcio S.p.A. per la stagione sportiva 2005/2006 e relativo alla conduzione
tecnica della prima squadra;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi due.
Ritenuto che:
- la denunciata omissione del deposito del contratto presso la Lnd risulta circostanza
comprovata in sede di giudizio arbitrale tra l’odierno deferito e la Società di
appartenenza;
- l’obbligo della società di provvedere al deposito del contratto non è esimente in quanto
incombe comunque al tecnico il dovere di accertare se tale adempimento sia stato
effettivamente espletato;
- in tal senso si pone il CU n. 1 della Lnd della Stagione Sportiva 2005/06 che pone
identico obbligo di deposito del contratto in capo al tecnico;
P.Q.M.
dichiara il sig. CLAUDIO AMILCARE responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 03/06/2008.
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