COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LA CASCINA – GARA S.CECILIA / LA CASCINA DEL 27.01.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LA CASCINA – GARA S.CECILIA / LA CASCINA DEL 27.01.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito il rappresentante della società La Cascina, in via preliminare rileva l’inammissibilità del reclamo medesimo, peraltro indirettamente confermata dallo stesso dirigente delegato all’audizione presso questa C.D.T., in merito alle doglianze relative ai calciatori Battaglia Roberto, Grippo Francesco e Martone Aniello, in quanto l’atto è stato sottoscritto dallo stesso presidente e calciatore della società reclamante, sig. Esposito Catello, già squalificato fino al 30.06.2009 (sanzione a tempo, che inibisce, in ordine al tesserato che ne risulti gravato, qualsiasi sua attività nell’ambito della F.I.G.C. e, quindi, anche la firma di un atto), come dal C.U. n. 23 del 31.01.2008, pag. 510. Rimangono da valutare, pertanto, le sole doglianze relative alla squalifica inflitta, dal G.S.T., al sig. Esposito Catello, nella sua qualità non solo di Presidente, ma anche di calciatore della medesima società. Sul punto, anche in conformità ad ampia giurisprudenza, sempre univoca in argomento, si ritiene di non poter entrare nel merito, proprio in ragione della coincidenza, in un’unica persona fisica, il sig. Esposito Catello, delle qualità di Presidente e di calciatore della medesima società. Questa C.D.T. ritiene, inoltre, di non poter neppure interpretare il reclamo come proposto in prima persona dal sig. Esposito Catello, ovvero quale tesserato, sia perché l’atto indica chiaramente, nella sua premessa, la volontà del sottoscrittore che esso sia da giudicare come reclamo proposto dalla società, sia perché non corredato (come, viceversa, è obbligatorio per i reclami prodotti in prima persona dai tesserati) dalla tassa reclamo, sia per l’ulteriore motivazione logicogiuridica, che attiene alla circostanza dell’impugnazione, attraverso l’atto in esame, anche di altre sanzioni, oltre a quella a carico del Presidente-calciatore: di conseguenza, l’atto deve ritenersi necessariamente come prodotto dalla società, ovvero in suo nome e per conto. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società La Cascina; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società La Cascina.
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