COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CONTURSI TERME – GARA SANTA TERESA / CONTURSI TERME DEL 2.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CONTURSI TERME – GARA SANTA TERESA / CONTURSI TERME DEL 2.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’inammissibilità. Invero, questa C.D.T.,
preliminarmente, osserva che la società reclamante ha inviato il reclamo, a mezzo raccomandata postale
A.R., in data 24.05.2008 e che la decisione del G.S.T. è stata pubblicata sul C.U. n. 38 del 15.05.2008. Di
conseguenza, la società ricorrente non ha rispettato il termine di proposizione del reclamo, che è di sette
giorni successivi alla data di pubblicazione della decisione, che la reclamante intenda impugnare. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Contursi Terme; dispone l’addebito
della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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