COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO INTERMONTORO – GARA INTERMONTORO / GIOV.MONTORO DEL 4.05.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO RECLAMO SORBO SOLOFRA – GARA GIOV.MONTORO / SORBO SOLOFRA DEL 19.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO INTERMONTORO – GARA INTERMONTORO / GIOV.MONTORO DEL 4.05.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
RECLAMO SORBO SOLOFRA – GARA GIOV.MONTORO / SORBO SOLOFRA DEL 19.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
La C.D.T. , visti gli atti ufficiali, letti i reclami della società Intermontoro e Sorbo Solfora, riuniti per
connessione, rileva la loro fondatezza, atteso che sussiste la lamentata, presunta posizione irregolare, agli
effetti disciplinari, dei calciatori: Grimaldi Gerardo, nato il 28.10.1967, Barbato Gennaro, nato il 30.06.1988,
Tolino Salvatore, nato il 19.06.1987 e Pastore Alessandro, nato il 3.11.1984. Al riguardo, è emerso quanto
di seguito specificato: il calciatore Grimaldi Gerardo era stato squalificato per tre giornate di gara, a seguito
di espulsione dal campo, in occasione della gara del 20.04.2008 (sanzione pubblicata sul C.U. n. 28 del
24.04.2008, pag. 463, della Delegazione Provinciale di Avellino). Al caso di specie si applica il principio
dell’automatismo della sanzione (di cui all’art. 22, comma 3, e di cui all’art. 45, comma 2, C.G.S.), che
prescrive che la squalifica di un calciatore per giornate di gara debba essere scontata a decorrere dalla
gara ufficiale immediatamente successiva a quella di disputa della gara che ha determinato la squalifica
medesima. Deve, dunque, esaminarsi la posizione del calciatore in esame, in riferimento alle gare ufficiali,
che intercorrono dalla data di decorrenza della squalifica a suo carico, fino alla data di disputa della gara, di
cui al reclamo in esame. Orbene, in occasione delle gare del 27.04.2008 e del 4.05.2008, il calciatore
Grimaldi è stato inserito in distinta ed utilizzato dalla società Giov. Montoro, non scontando così una delle
tre gare di squalifica a suo carico. Per i calciatori Barbato Gennaro e Tolino Salvatore, essi risultano
squalificati fino al 30.06.2011, quali calciatori non espulsi dal campo, a seguito di quanto avvenuto nella
gara del 20.01.2008 (sanzione pubblicata sul C.U. n. 16 del 24.01.2008, pag. 315, della Delegazione
Provinciale di Avellino). Infine, Pastore Alessandro risulta squalificato fino al 30.06.2011, quale calciatore
espulso dal campo, in occasione della gara del 16.01.2008 (sanzione pubblicata sul C.U. n. 16 del
24.01.2008, pag. 313 della Delegazione Provinciale di Avellino). Di conseguenza, i nominati calciatori non
hanno scontato la sanzione a proprio carico, per cui non avevano titolo per prendere legittimamente parte
alle gare in esame. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento dei reclami delle società Intermontoro e Sorbo Solfora, di infiggere alla società
Gioventù Montoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione
della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla
tassa, non versata dalle reclamanti.
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