COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO B. ATLETICO 158 – GARA VALDIANESE / B. ATLETICO 158 DEL 30.04.2008 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO B. ATLETICO 158 – GARA VALDIANESE / B. ATLETICO 158 DEL 30.04.2008 – PROMOZIONE La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, constatata l’assenza della società, che aveva prodotto rituale richiesta di audizione, rileva che il reclamo medesimo è parzialmente fondato. Infatti, sebbene il calciatore Pierro Antonio abbia assunto un atteggiamento gravemente irriguardoso ed antisportivo nei confronti del direttore di gara, la sua non può essere considerata come condotta violenta e, pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale è da considerarsi sproporzionata, rispetto all’entità del fatto commesso. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società B. Atletico 158, di ridurre la squalifica, a carico del calciatore Pierro Antonio, a cinque giornate di gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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