COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG, CICCARELLI OTTORINO (PRESIDENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI, DELLA SOCIETÀ FORTITUDO PONTE VITULANO) – ART. 2, COMMA 1; NONCHÉ ART. 1, COMMA 1, DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 91, COMMA 2, DELLE NOIF ED AL CAPO III, PUNTO 18, DEL C.U. N. 1, STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA, A CARICO DEL SIG, CICCARELLI OTTORINO (PRESIDENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI, DELLA
SOCIETÀ FORTITUDO PONTE VITULANO) – ART. 2, COMMA 1; NONCHÉ ART. 1, COMMA 1, DEL CGS, IN RELAZIONE
ALL’ART. 91, COMMA 2, DELLE NOIF ED AL CAPO III, PUNTO 18, DEL C.U. N. 1, STAGIONE SPORTIVA 2005/2006,
DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 5 maggio 2008, che ha fatto seguito all’atto di deferimento
del Sig. Procuratore Federale, Dott. Stefano Palazzi, in data 3.3.2008, protocollo 3224/156, a carico del
sig. Ottorino Ciccarelli, presidente, all’epoca dei fatti, della società Fortitudo Ponte Vitulano, al quale è stata
contestata la violazione di cui all’art. 2, comma 1, nonché dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art.
91, comma 2, delle NOIF ed al capo III, punto 18, del C.U. n. 1, relativo alla Stagione Sportiva 2005/2006,
della Lega Nazionale Dilettanti; tanto premesso
OSSERVA:
Alla riunione del 9 giugno 2008 è stato presente il solo rappresentante della Procura Federale, Sostituto
avv. Leonardo Cotugno. Il Sostituto Procuratore, preso atto dell’assenza del deferito, sig. Ciccarelli
Ottorino, sebbene ritualmente convocato, nelle sue conclusioni, ritenendo provata la colpevolezza del
deferito, ha chiesto, per il sig. Ciccarelli Ottorino, presidente, all’epoca dei fatti, della società Fortitudo
Ponte Vitulano, sei mesi di inibizione. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, letti gli
atti d’indagine, nonché il deferimento della Procura Federale, rileva che da essi emerge, senza ombra di
dubbio, la responsabilità del sig. Ciccarelli Ottorino, presidente, all’epoca dei fatti, della società Fortitudo
Ponte Vitulano, in ordine alle violazioni ascritte, ovvero di non aver corrisposto al proprio allenatore la
somma dovutagli a titolo di premio di tesseramento, nonché di non aver depositato il relativo accordo
economico presso il competente Organo federale (il C.R. Campania). Pertanto, questa C.D.T., ritiene
congrua ed adeguata la richiesta avanzata dal Sostituto Procuratore Federale nei confronti del sig.
Ciccarelli Ottorino. P.Q.M.
DELIBERA
di infliggere al sig. Ciccarelli Ottorino, presidente, all’epoca dei fatti, della società Fortitudo Ponte
Vitulano, la sanzione di mesi sei di inibizione.
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