COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’ A.S.D. POLISPORTIVA COMUNALE LESTIZZA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. GABRIELE TOMADA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’ A.S.D. POLISPORTIVA COMUNALE LESTIZZA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. GABRIELE TOMADA Con raccomandata del 7 maggio 2008, il Procuratore Federale, a sensi dell’art 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la rinuncia alla partecipazione al Campionato Provinciale ALLIEVI della stagione 2007/2008, a campionato in corso. - il sig. Gabriele TOMADA, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D. - l’A.S.D. Pol. Com. Lestizza, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. All’udienza del 26 giugno 2008 sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore GALEOTA nonché il sig. CONTENTO Luigi, attuale Presidente, in rappresentanza della società, e il sig. TOMADA Gabriele, Presidente della società all’epoca dei fatti contestati, per sé. I sigg. Contento e Tomaia hanno dimesso una memoria, a firma congiunta, in cui sono spiegati i motivi, riassunti brevemente in forma orale, che hanno portato alla decisione di ritirare la squadra dal campionato Allievi già in corso; detti motivi sono consistiti essenzialmente nella defezione di alcuni calciatori per motivi vari così da determinare l’impossibilità di schierare undici giocatori. Entrambi hanno chiesto, concordandola con il rappresentante della Procura Federale, l’applicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art 23 del C.G.S., della sanzione dell’inibizione per giorni 28 per il Tomada e dell’ammenda di € 666,00 (seicentosessantasei,00) per la Società. In merito a tale richiesta la C.D.T., ritenuta astrattamente corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione dalle stesse concordata, visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., - applica al sig. Gabriele TOMADA l’ INIBIZIONE fino a tutto il 28.07.2008. - irroga alla società A.S.D. POLI. COMUNALE LESTIZZA l’AMMENDA di € 666,00 (seicentosessantansei,00) Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it