COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’A.S.D. CASTIONESE E DEL SUO PRESIDENTE SIG. COCETTA VALENTINO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’A.S.D. CASTIONESE E DEL SUO PRESIDENTE SIG. COCETTA VALENTINO.
Con raccomandata del 23 maggio 2008, il Procuratore Federale, a sensi dell’art 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. del’1 luglio 2007:
- il sig. Valentino COCETTA, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D.
- l’A.S.D. CASTIONESE, iscritta al campionato di PRIMA CATEGORIA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
All’udienza del 26 giugno 2008 è comparso il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore GALEOTA che ha chiesto l’inibizione del Presidente per 40 giorni e l’ammenda di € 1.000 a carico della società.
E’ comparso anche il sig. COCETTA Valentino, per sé e in rappresentanza della società.
Esclusa preliminarmente la possibilità di un accordo tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all’art 23 comma 1 del C.G.S. stante la recidiva specifica della società (comma 3 dello stesso art. 23), il sig. Cocetta ha rammentato che da oltre dieci anni la sua società gestisce l’attività del settore giovanile in collaborazione di altra di un comune limitrofo facendo confluire tutti i calciatori disponibili in un’unica società terza (ASD Esperia 97), producendo una dichiarazione congiunta in tal senso, stante l’impossibilità di allestire una autonoma squadra da iscrivere all’attività del settore giovanile per l’insufficiente numero di calciatori. Ritiene così di aver comunque assolto all’obbligo previsto dalle disposizioni federali.
La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte non le ritiene esimenti dall’obbligo imposto dalla normativa richiamata per cui
decide
- di inibire il sig. COCETTA Valentino fino a tutto il 30.07.2008.
- di comminare alla società A.S.D. CASTIONESE l’AMMENDA di € 800 (ottocento,00)
Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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