COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Annamaria GISOLFI, Presidente della A.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE; b) Gaetano CONTARINO Presidente dell’A.S.D. SAN GOTTARDO; c) Ingrid RUPIL calciatrice della società A.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE; nonché delle seguenti società sportive: d) A.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE; e) A.S.D. S. GOTTARDO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Annamaria GISOLFI, Presidente della A.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE; b) Gaetano CONTARINO Presidente dell’A.S.D. SAN GOTTARDO; c) Ingrid RUPIL calciatrice della società A.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE; nonché delle seguenti società sportive: d) A.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE; e) A.S.D. S. GOTTARDO.
Il deferimento. Con Raccomandata dd 23.05.2007 ai sensi dell' art. 28 c.4 lett. b del C.G.S. il Procuratore Federale deferiva i seguenti soggetti al giudizio di questa C.D.T.:
a) GISOLFI, Presidente della A.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE per rispondere delle seguenti violazioni: 1) dell'art. 1 c. 1° C.G.S. “per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver diffamato i tesserati sigg. Giuseppe MATRONE, Cinzia D’ORLANDO e Gennaro FERRARO nel contesto di una lettera dd 24.10.2005 dalla stessa inviata al Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e, per conoscenza, alla A.S.D. S. Gottardo ed ai responsabili regionali del calcio femminile”; 2) dell’art. 1 c.1° C.G.S. e dell’art. 39 del Regolamento della L.N.D. “per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver preteso una dazione di danaro, poi concretizzatasi con un pagamento “sine titulo” al fine di consentire il trasferimento di una propria calciatrice presso un’altra società”.
b) Gaetano CONTARINO, Presidente dell’A.S.D. SAN GOTTARDO, per rispondere della violazione dell’art. 1 c 1° C.G.S. e dell’art. 39 del Regolamento della L.N.D. “per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver permesso una dazione di danaro, poi concretizzatasi con un pagamento “sine titulo” al fine di consentire il trasferimento di una calciatrice presso la propria società.
c) Ingrid RUPIL per rispondere della violazione dell’art. 1 c.1° C.G.S. “per aver contravvenuto all’obbligo di presentarsi dinnanzi agli Organi di giustizia sportiva seppur ritualmente convocata”.
d) la società A.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 2 c.4° del C.G.S., delle violazioni addebitate al proprio Presidente ed alla propria calciatrice.
e) la società A.S.D. SAN GOTTARDO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2 c. 4° C.G.S. delle violazioni attribuite al proprio Presidente.
Il deferimento dei soggetti dinanzi indicati conseguiva agli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini dopo che allo stesso era stata inoltrata, per quanto di competenza, da parte del Vice-Segretario della F.I.G.C., la documentazione inoltrata dal Segretario della L.N.D., su istanza del Presidente del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, in ordine alle richieste ad adire le vie legali formulate dai sigg. Giuseppe MATRONE, Cinzia D’ORLANDO e Gennaro FERRARO all’epoca tesserati con l’A.S.D. SAN GOTTARDO, nei confronti della sig.ra Annamaria GISOLFI, Presidente dell’A.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE, autrice di una lettera datata 24.10.2005 nella quale formulava a loro carico la presunta accusa diffamatoria di aver plagiato cinque calciatrici di quest’ultima società.
La convocazione. Con Raccomandata dd 10.05.2008 il Presidente della C.D.T. notificava ai tesserati deferiti, alle Società deferite ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 19.06.2008.
Il dibattimento. La sig. Annamaria GISOLFI, per sé e quale Presidente dell’A.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE si è tempestivamente costituita in giudizio con l’assistenza e la rappresentanza di un difensore depositando una “Memoria difensiva” con la quale, nel respingere gli addebiti formulava istanze istruttorie dirette, nell’ottica difensiva, a provare l’infondatezza delle incolpazioni ascritte a lei ed alla società da lei rappresentata Società. Nessuna altra difesa scritta è pervenuta entro i termini.
All'udienza del 19.06.2008, sono comparsi dinanzi alla C.D.T. la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALIOTA, nonché i deferiti Annamaria GISOLFI e Gaetano CONTARINO per sé e nelle rispettive qualità di Presidente della Società A.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE la prima e dell’A.S.D. SAN GOTTARDO il secondo. Nessuno è invece comparso per la deferita Ingrid RUPIL.
In via preliminare il sig. Gaetano CONTARINO, in riferimento alle violazioni contestate a lui ed alla società sportiva da lui presieduta, ha chiesto, concordandola con il Collaboratore della Procura Federale, l'applicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 C.G.S., della sanzione dell'inibizione per mesi 2 e gg 20 per sé, e dell'ammenda di € 333,00- per la società A.S.D. SAN GOTTARDO. La difesa della sig.ra GISOLFI, dal canto suo, insisteva per l’ammissione delle prove testimoniali indicate nella memoria difensiva.
L'organo giudicante pronunciava la seguente ordinanza di cui veniva data lettura alle parti presenti : “La C.D.T. ritenuta astrattamente corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione dalle stesse indicata; visto l'art. 23 c.2° C.G.S. applica al sig. Gaetano CONTARINO l'inibizione per mesi 2 e gg. 20 e dispone l'applicazione dell'ammenda di € 333,00- alla società A.S.D. SAN GOTTARDO.
Dispone procedersi oltre in ordine alle posizioni GISOLFI Annamaria, ASD UDINE CALCIO FEMMINILE e RUPIL Ingrid. La C.D.T., ritenute inammissibili perché irrilevanti o comunque implicanti giudizio le prove testimoniali richieste dalla sig.ra GISOLFI, limitatamente ai capitoli da 1 a 8, in quanto oggetto di deferimento è la lettera e non il fatto retrostante; ritiene rilevante e ammissibile il capitolo 9, all’ammissione del quale dà immediato corso, essendo presente fuori aula il teste”.
Preso atto del diniego della sig.ra GISOLFI al patteggiamento la C.D.T. veniva dato ingresso alla prova testimoniale richiesta dalla GISOLFI limitatamente al capitolo 9) della memoria difensiva dd 30.05.08 riguardante le modalità della consegna al CONTARINO della “ lista di trasferimento definitivo della giocatrice Strohe Alexandra, nel novembre 2005” (le altre circostanze capitolate essendo state ritenute inammissibili dal collegio giudicante perché irrilevanti e implicanti giudizi) veniva sentito il sig. Ennio VALENT che rendeva la dichiarazione raccolta nel verbale allegato agli atti. Terminata l'istruttoria, le parti all'esito della discussione, chiedevano di verbalizzare le conclusioni qui di seguito riportate.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
Quanto alla sig.ra GISOLFI : inibizione per mesi 12;
Quanto alla calciatrice Ingrid RUPIL: mesi 2 di squalifica;
Quanto alla società A.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE: ammenda di € 2.000,00 (duemila)
La sig.ra GISOLFI chiedeva il proscioglimento per sé e per la società da lei rappresentata.
La motivazione. Esaminando partitamente le singole incolpazioni si osserva quanto segue:
Quanto ad Annamaria GISOLFI :
- L'imputazione a lei ascritta per aver “diffamato” i sigg. Giuseppe MATRONE, Cinzia D'ORLANDO e Gennaro FERRARO risulta pienamente fondata in ragione del tenore delle espressioni usate nella missiva del 24.10.2005 che appaiono obiettivamente lesive dell'altrui reputazione e comunque suscettibili di generare discredito nei confronti di tesserati accusati di fatti che, all'esito delle indagini compiute dalla Procura Federale, si sono rivelati destituiti di fondamento.
Pacifica la materialità dei fatti contestati altrettanto è a dirsi dell'animus diffamandi palesato dallo scopo perseguito dalla GISOLFI che, avendo inoltrato a più persone (ancorché non ve ne fosse bisogno) la lettera incriminata, altro non poteva essere se non quello di porre in cattiva luce, verso i plurimi destinatari, soggetti con i quali la stessa aveva motivi di risentimento e di rancore.
Né a sua discolpa la GISOLFI può addurre l'esistenza di cause di giustificazione non potendosi ritenere che la missiva, scritta a distanza di tempo dai fatti accaduti in una pregressa riunione con i responsabili del calcio femminile (fatti che avrebbero indotto l'autrice a scrivere la lettera) possa esser frutto di provocazioni o di comportamenti irriguardosi asseritamente subiti in tale circostanza.
Non foss'altro perché il lasso di tempo trascorso tra detta riunione e la redazione della missiva di cui si discute era comunque tale da consentire alla GISOLFI di placare l'animosità e l'emotività provocatale da quanto accaduto nella riunione stessa e di riflettere sul significato delle espressioni denigratorie rivolte ai suoi antagonisti.
La condotta della GISOLFI risulta in definitiva apertamente contrastare con i principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 c.1° C.G.S. ed ai quali i tesserati si debbono rigorosamente attenere.
Altrettanto fondata risulta l'imputazione di aver preteso una dazione di danaro “sine titulo” al fine di consentire il trasferimento di una propria calciatrice presso un’altra società.
Decisive per affermare la sussistenza della responsabilità della deferita si rivelano le prove raccolte dalla Procura Federale e segnatamente la dichiarazione auto-accusatoria resa dal Presidente dell’A.S.D. SAN GOTTARDO della cui veridicità non vi è motivo di dubitare neppure all’esito dell’audizione del sig. VALENT Ennio (teste indicato a sua difesa dalla GISOLFI) le cui dichiarazioni (“non si è mai parlato di cifre né vi è stata alcuna dazione di danaro” in occasione della consegna al Presidente dell'A.S.D. SAN GOTTARDO della “lista di trasferimento” riguardante la Strohe) non escludono che la dazione di danaro sia avvenuta in momento diverso da quello in cui avvenne la consegna del “cartellino”. Tutto questo a tacer del fatto che il trasferimento della Strohe, indipendentemente dalla data di consegna del “cartellino”, si è “perfezionato” in un momento successivo (quello cioè del deposito in Comitato dopo la riapertura delle liste di trasferimento).
Sotto diverso aspetto neppure vi è da dubitare della veridicità delle affermazioni del CONTARINO sul motivo della consegna del danaro da lui giustificata come esclusivamente rivolta ad ottenere il riscatto della “libertà” della calciatrice, che risulta non essere quasi stata utilizzata dalla società di appartenenza, e superare la “ripicca” manifestata dalla GISOLFI.
Affermazione questa che risulta essere perfettamente coerente con la situazione che si era creata all’interno dell’A.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE e pienamente giustificata dai rapporti di avversione e di ostilità che intercorrevano tra la GISOLFI ed alcune delle calciatrici militanti nella società dalla stessa presieduta (e tra queste anche Strohe Alexandra).
Senza contare, infine, che alla luce della suesposte considerazioni trova logica spiegazione anche la decisione del CONTARINO di definire con il “patteggiamento” la propria posizione.
Quanto alla calciatrice Annamaria RUPIL :
- La calciatrice, tesserata con la società A.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE, benché ritualmente convocata con telegramma dd 30.11.06 dal dr. Alessandro SANTUCCI, Collaboratore dell’Ufficio Indagini della Federcalcio - che l’aveva invitata a presentarsi presso la sede del Comitato F.I.G.C. di Udine – via Tullio 9 per il giorno 07.12.2006 per essere sentita sui fatti riguardanti la presente vertenza – non è comparsa senza addurre, a sua giustificazione, alcun legittimo impedimento.
La sua condotta integra pacificamente la violazione dell’art. 1 c.3° C.G.S. per il quale ”Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva”.
Degli illeciti di cui si sono rese responsabili la sig.ra Annamaria GISOLFI e la calciatrice Ingrid RUPIL è tenuta a rispondere la società sportiva A.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE (di cui la prima è Presidente e la seconda era tesserata all’epoca dei fatti ) ai sensi rispettivamente dell’art. 4 c. 1° e 4 c. 2° C.G.S
Stante i precedenti a carico della sig. GISOLFI ed il disinteresse dimostrato dalla RUPIL ritiene la C.D.T. congruo applicare le sanzioni nella misura richiesta dalla Procura Federale.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:
1) ritenuta astrattamente corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione dalle stesse indicata; visto l'art. 23 c.2° C.G.S. applica al sig. Gaetano CONTARINO l'inibizione fino a tutto il 20.09.2008 e dispone l'applicazione dell'ammenda di € 333,00- (trecentotrentatre) alla società A.S.D. SAN GOTTARDO;
2) ritenuta la responsabilità della Sig.ra GISOLFI Annamaria, Presidente dell’A.S.D. – UDINE CALCIO FEMMINILE in ordine ai fatti a lei ascritti infligge alla stessa l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC fino a tutto il 30.06.2009.
3) ritenuta la responsabilità della calciatrice RUPIL Ingrid in ordine ai fatti a lei ascritti infligge alla stessa la squalifica fino a tutto il 30.08.2008.
4) ritenuta la responsabilità ai sensi dell’art. 4 c. 1° e 4 c. 2° C.G.S. della Società Sportiva A.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE in ordine ai fatti ascritti alla sua Presidente GISOLFI Annamaria ed alla sua calciatrice RUPIL Ingrid condanna la stessa all’ammenda di € 2.000,00- (duemila)
Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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