COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 183 del 26/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. SODANO GIORGIO DAVID PER VIOOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 183 del 26/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. SODANO GIORGIO DAVID PER VIOOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 DEL C.G.S. Con atto del 22 maggio 2008 il Procuratore Federale ha disposto il deferimento del Sig. Sodano Giorgio David, arbitro effettivo in attività, per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS. Nel deferimento si contesta al Sig. Sodani il comportamento tenuto in occasione dell’incontro del campionato di 3^ Categoria Under 21 Colle del Sole Predestino – Saline del 18-11-2007 quando metteva in atto un autonomo “sciopero bianco” consistito nel far iniziare la partita con venti minuti di ritardo, quale forma di protesta rispetto ad una decisione adottata dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Roma con il c.u. 47 del 15-11-2007 e relativa ad un’altra gara arbitrata dallo stesso Sig. Sodani che l’aveva sospesa per incidenti. Riteneva l’Organo requirente che il comportamento del tesserato, ancor più in relazione alle motivazioni che hanno determinato tale forma di protesta, rappresentasse una violazione dei principi e dovere che gli arbitri, proprio in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono obbligati per primi ad osservare, con particolare riferimento al principio di assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica degli Organi Disciplinari. La Commissione Territoriale adita fissava per la discussione del deferimento la riunione del 18 giugno 2008 assegnando al deferito termine sino al 14 giugno 2008 per la trasmissione di scritti difensivi. Il Sig. Sodano non faceva pervenire controdeduzioni ma si presentava innanzi alla Commissione e ribadiva integralmente le motivazioni del suo gesto dettato dalla contestazione della decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara, non tutelando adeguatamente, a suo parere, il prestigio ed il decoro della figura arbitrale. Affermava di aver messo in atto la protesta del tutto autonomamente e senza metterne al corrente gli Organi direttivi dell’AIA e di contestare lo spirito dell’articolo 40 comma del Regolamento dell’AIA che comprimerebbe qualsiasi forma di critica, anche civile, all’operato degli Organi della disciplina sportiva. Il rappresentante della Procura Federale chiedeva l’affermazione di responsabilità del deferito per le violazioni ascritte e la sanzione di mesi due di squalifica. Ritiene la Commissione che i fatti ascritti al deferito siano stati compiutamente provati ed emergano chiaramente dai documenti ufficiali e dalle stesse dichiarazioni rese dall’incolpato innanzi alla Commissione. Il comportamento del Sig. Sodano è sicuramente censurabile in quanto ha inteso mettere in atto una forma di protesta, clamorosa e non consona al prestigio e decoro della funzione arbitrale nonché contraria ad ogni norma, peraltro assolutamente intempestiva. Infatti la decisione del Giudice di primo grado che ha intesto contestare è stata effettivamente riformata integralmente da questa stessa Commissione Disciplinare. Sarebbe bastato che il giovane arbitro avesse atteso con serenità la conclusione del procedimento disciplinare per vedere adeguatamente sanzionati gli incidenti in cui era rimasto coinvolto. Né vale tale considerazione a sminuire la responsabilità del deferito, in quanto è da reprimere il comportamento in se, sintomo di scarsissima considerazione dell’ordinamento federale, di cui pure si è parte rilevante e di un invalso vezzo di “farsi giustizia da se” e di contestare ogni forma di autorità che pervade purtroppo l’attuale società ivi compreso l’ambiente sportivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere il Sig. Sodani Giorgio David responsabile delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminargli la squalifica di mesi uno. Si comunichi.
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