COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: 1. Andrea Bufardeci, per rispondere della violazione di cui all’art.1 comma I, CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità per i motivi di cui nella parte motiva del presente atto di deferimento, avendo partecipato in qualità di giocatore alla partita tra l’AC Codogno 1908 a.s.d. e l’AC Casalmaiocco, pur non avendone alcun titolo per il suo tesseramento con la società Vigevano Calcio; 2. Giovanni Scotti, nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore dell’AC Casalmaiocco per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma I, CGS, per aver presentato al direttore della gara citata la distinta dei partecipanti alle competizioni con l’indicazione del signor Andrea Bufardeci, pur essendo consapevole del suo difetto di titolo legittimante alla partecipazione della gara. 3. A.C. Casalmaiocco, ai sensi dell’art.17, V comma, lettera a), nonché ai sensi dell’art.4, comma II, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva (Artt.12, V comma, lettera a) e 2, comma IV del vecchio Codice di Giustizia Sportiva), per rispondere dei comportamenti posti in essere in violazione delle norme federali da parte dei propri tesserati, così come descritto nella parte motiva del presente atto. Con proveddimento del 12 maggio 2008 il Procuratore Federale, – vista la comunicazione del Comitato Regionale della Lombardia del 6 febbraio 2008, prot.n.977 LF/mc (cfr. lettera prot. Procura Federale n.2692 del 11 febbraio 2008, documento allegato n.1), mediante la quale veniva trasmessa la segnalazione pervenuta da parte della società AC Codogno 1908 a.s.d. in ordine alla partecipazione irregolare del giocatore Andrea Bufardeci alla gara di promozione lombardo, girone E disputata il 23 dicembre 2007 tra il Codogno e il Casalmaiocco (cfr segnalazione dell’AC Codogno 1908 a.s.d.);

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: 1. Andrea Bufardeci, per rispondere della violazione di cui all’art.1 comma I, CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità per i motivi di cui nella parte motiva del presente atto di deferimento, avendo partecipato in qualità di giocatore alla partita tra l’AC Codogno 1908 a.s.d. e l’AC Casalmaiocco, pur non avendone alcun titolo per il suo tesseramento con la società Vigevano Calcio; 2. Giovanni Scotti, nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore dell’AC Casalmaiocco per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma I, CGS, per aver presentato al direttore della gara citata la distinta dei partecipanti alle competizioni con l’indicazione del signor Andrea Bufardeci, pur essendo consapevole del suo difetto di titolo legittimante alla partecipazione della gara. 3. A.C. Casalmaiocco, ai sensi dell’art.17, V comma, lettera a), nonché ai sensi dell’art.4, comma II, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva (Artt.12, V comma, lettera a) e 2, comma IV del vecchio Codice di Giustizia Sportiva), per rispondere dei comportamenti posti in essere in violazione delle norme federali da parte dei propri tesserati, così come descritto nella parte motiva del presente atto. Con proveddimento del 12 maggio 2008 il Procuratore Federale, - vista la comunicazione del Comitato Regionale della Lombardia del 6 febbraio 2008, prot.n.977 LF/mc (cfr. lettera prot. Procura Federale n.2692 del 11 febbraio 2008, documento allegato n.1), mediante la quale veniva trasmessa la segnalazione pervenuta da parte della società AC Codogno 1908 a.s.d. in ordine alla partecipazione irregolare del giocatore Andrea Bufardeci alla gara di promozione lombardo, girone E disputata il 23 dicembre 2007 tra il Codogno e il Casalmaiocco (cfr segnalazione dell’AC Codogno 1908 a.s.d.); - esaminati gli atti acquisiti e quelli trasmessi dal Comitato Regionale Lombardia, allegati alla citata comunicazione, dai quali emergono le seguenti circostanze: - il giocatore Andrea Bufardeci, nato il 19 luglio 1977, (matricola n.2.686.180), è stato tesserato in data 27 agosto 2007 per la Vigevano Calcio, come risulta documentalmente dall’estratto del foglio di censimento acquisito; - il sig. Andrea Bufardeci ha partecipato alla gara del campionato di promozione lombardo tra l’AC Codogno 1908 a.s.d. e l’AC Casalmaiocco, in qualità di giocatore di quest’ultima compagine, come risulta dalla distinta dei giocatori partecipanti alla gara presentata all’arbitro dal Dirigente Accompagnatore del Casalmaiocco, signor Giovanni Scotti; - ritenuto pertanto che gli accertamenti compiuti e la documentazione acquisita abbiano permesso di confermare come il Signor Andrea Bufardeci abbia partecipato alla citata competizione in qualità di giocatore dell’AC Casalmaiocco, pur non avendo alcun titolo ed essendo tesserato per una diversa squadra; - rilevato come la funzione certificativa propria del dirigente accompagnatore nella compilazione e presentazione all’arbitro della distinta dei giocatori impegnati nella gara avrebbe dovuto imporre al Signor Giovanni Scotti, dirigente accompagnatore dell’AC Casalmaiocco, quantomeno di verificare la regolarità della posizione del calciatore Signor Andrea Bufardeci; - rilevato infine come nel caso di specie e a causa dei comportamento posti in essere dai propri dirigenti e tesserati ricorre la responsabilità oggettiva dell’AC Calsamaiocco, ai sensi dell’art.4, comma II del nuovo CGS (Art.2, comma IV del vecchio CGS); visto il comma V, lettera a) dell’articolo 17 del Codice di Giustizia Sportiva (Art.12 del vecchio CGS), il quale prevede l’applicazione della sanzione della perdita della gara nei confronti della società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; - visto infine l’articolo 1 del CGS, il quale sancisce che il comportamento dei tesserati alla FIGC deve essere ispirato ai principi di lealtà, correttezza e probità nell’esercizio delle rispettive funzioni; - ritenuto come nel caso di specie, anche a causa del comportamento dei propri tesserati, ricorre la responsabilità diretta e oggettiva dell’AC Calsamaiocco, ai sensi dell’articolo 4, comma II del nuovo CGS (Art.2, comma IV del vecchio CGS); deferisce avanti Questa Commissione i signori Andrea Bufardeci e Giovanni Scotti, nonché la società AC Casalmaiocco per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con i deferiti, - preso altresì atto che i deferiti, Andrea Bufardeci e Giovanni Scotti, prima della chiusura del dibattimento, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 23 CGS e che il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena nelle seguenti misure: - per Andrea Bufardeci mesi 1 di squalifica (pena base mesi 2 ridotta a mesi 1); - per Giovanni Scotti mesi 1 di inibizione (pena base mesi 2 ridotta a mesi 1). - preso atto che su proposta della Procura Federale, ai sensi dell’art.24 CGS, in considerazione dell’ammissione di responsabilità degli incolpati i quali hanno precisato di aver commesso una leggerezza nel non aver verificato presso l’ufficio tesseramenti che il Bufardeci fosse effettivamente svincolato, ha formulato la seguente richiesta: - per la società AC Casalmaiocco Euro 500,00 di ammenda, anziché 1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di appartenenza nella prossima stagione sportiva osserva Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzate dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, nonché dell’applicazione del disposto dell’art.24 CGS richiesta dal Rappresentante della Procura Federale, ritiene accoglibili le sanzioni concordate dalle parti e richieste dalla Procura Federale, in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti e dell’ammissione di responsabilità degli incolpati, applica - per Andrea Bufardeci mesi 1 di squalifica (pena base mesi 2 ridotta a mesi 1); - per Giovanni Scotti mesi 1 di inibizione (pena base mesi 2 ridotta a mesi 1); - per la società AC Casalmaiocco Euro 500,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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