COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°171 del 27/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CORBUCCI ROBERTO, SERTORI VALTER E DELL’OLYMPIA MACERATA FELTRIA.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°171 del 27/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CORBUCCI ROBERTO, SERTORI VALTER E DELL’OLYMPIA MACERATA FELTRIA. Con provvedimento del 14 marzo 2008 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • Corbucci Roberto, già Presidente dell’Olympia Macerata Feltria ed attualmente dirigente della stessa, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere, al termine della gara Olympia Macerata Feltria – Piandimeleto, del 1° aprile 2007, valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria, sfondato a calci la porta dello spogliatoio dell’Arbitro e per avere minacciato ed ingiuriato quest’ultimo, lanciandogli contro della terra mista ad erba; • Sertori Valter, vice Presidente dell’Olympia Macerata Feltria, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere, al termine della ridetta gara Olympia Macerata Feltria – Piandimeleto, del 1° aprile 2007, aggredito il Direttore di gara colpendolo al volto con due schiaffi e con una manata alla bocca, per averlo spintonato e per avergli rivolto frasi ingiuriose; nonché per avere dato, al Collaboratore dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., una versione non veritiera dell’accaduto; • l’Olympia Macerata Feltria ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Cgs vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente e non sanzionati dal Giudice Sportivo. Con nota del 5 giugno 2008 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 25 giugno 2008, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata era presente il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., nessuno per i deferiti. Con nota del 19 u.s., il Sertori comunicava la sua impossibilità a comparire per motivi di lavoro e familiari. La Commissione, stante l’inconsistenza e la genericità delle motivazioni addotte dal Sertori, sulle conformi conclusioni del rappresentante della Procura Federale, disponeva procedersi. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanna alla sanzione dell’inibizione di mesi sei per Corbucci Roberto; inibizione di anni cinque e la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. per Sertori Valter; ammenda di € 1.000,00 per l’Olympia Macerata Feltria. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che dall’esame degli atti ed in particolare della Relazione del pregresso Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta provata la responsabilità degli odierni deferiti in ordine ai gravi fatti specificatamente loro ascritti; • ritenuto che a tale declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice di giustizia sportiva vigente all’epoca dei fatti - oggi trasfuso nell’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs - la responsabilità dell’Olympia Macerata Feltria. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina le seguenti sanzioni: a) inibizione di mesi sei al sig. Corbucci Roberto; b) inibizione di anni tre al sig. Sertori Valter; c) ammenda di € 1.000,00 (mille/00) all’Olympia Macerata Feltria. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
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