COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 20/5/2008 (prot. n.4847/482 PF 07- 08/GR/en) nei confronti di: 1) FLORA Antonio – Presidente dell’ASD Liberty Bari 1909; 2) Soc. ASD Liberty Bari 1909

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 20/5/2008 (prot. n.4847/482 PF 07- 08/GR/en) nei confronti di: 1) FLORA Antonio – Presidente dell’ASD Liberty Bari 1909; 2) Soc. ASD Liberty Bari 1909 Comunicato Ufficiale n. 65 - pag. 18 di 24 per rispondere - il dott. FLORA Antonio Presidente dell’ASD LIBERTY BARI 1909; della violazione di cui all’art.1 comma 1. C.G.S., in relazione ed in virtù del combinato disposto di cui all’art.32 comma 1 del Regolamento della LND, e, al punto 2.A/2 lett. g.) del C.U. n.1 del 1/7/2007 della LND per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale o Provinciale “Juniores” 2007-08, organizzato dal competente Comitato. - La società A.S.D. Liberty Bari 1909 per rispondere della violazione ai sensi di cui all’art.4 comma 1. C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato “Juniores” nella stagione sportiva 2007 – 2008. FATTO Con nota del 6/11/07 il Presidente del Comitato Regionale Puglia segnalava l’inadempienza della società A.S.D. Liberty Bari 1909 (in organico al campionato di Eccellenza), alla Procura Federale della F.I.G.C., per non aver partecipato, con una propria squadra, al campionato Regionale – Provinciale categoria “Juniores”-, (organizzato dal competente Comitato, così violando l’art.1 comma 1 C.G.S. in relazione ed in virtù del combinato disposto di cui all’art.32 comma 1° del Regolamento della LND e, al punto 2.A/2 lett. g.) del C.U. n.1 del 1/7/2007 L.N.D. Con la succitata nota del 20/5/08, la Procura Federale della FIGC, deferiva a questa Commissione l’A.S.D. Liberty Bari 1909 ed il suo Presidente dott. Flora Antonio affinchè rispondessero delle violazioni innanzi loro contestate. Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 28/5/08, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva la convocazione delle parti succitate per l’udienza del 16/6/08, nel corso della quale comparivano: - l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale; - Non comparivano né l’A.S.D. Liberty Bari 1909 né il suo attuale presidente dott. Antonio Flora che inviava in data 29/5/08 una nota scritta a difesa, della quale veniva data lettura. Dichiarata chiusa la fase dibattimentale, l’avv. Monaco – per la Procura Federale -, preso atto di quanto eccepito e dedotto, dai deferiti succitati con le loro “deduzioni scritte”, chiedeva affermarsi la responsabilità degli incolpati ed infliggersi: al dott. Antonio Flora la inibizione di mesi2; alla soc. ASD Liberty Bari 1909 l’ammenda di €.3.500,00. Comunicato Ufficiale n. 65 - pag. 19 di 24 MOTIVI DELLA DECISIONE Le argomentazioni addotte dal dott. Flora, attuale presidente dell’ASD Liberty Bari 1909 con le succitate sue “deduzioni a difesa” del 29/5/08 se per un verso rendono non revocabili in alcun modo in dubbio le violazioni contestate; per altro verso non possono in alcun modo rappresentare un esonero dalle contestate responsabilità, non potendosi ritenere un’esimente il generico richiamo a “….problemi organizzativi e logistici….” ed alla presunta carenza di un “…tempo sufficiente per l’allestimento di uno staf tecnico ed organico di giovani calciatori….”; affermazioni queste incomprensibili per una società militante nel campionato di “Eccellenza”. Va quindi affermata la responsabilità di entrambi i deferiti che vanno pertanto adeguatamente puniti con la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 per la società ASD Liberty Bari 1909 e con la sanzione della inibizione per la durata di mesi due per il suo Presidente dott. Antonio Flora. P.T.M. La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia DELIBERA - infliggersi al dott. Antonio Flora presidente dell’ASD Liberty Bari 1909 la inibizione per la durata di mesi due; - infliggersi all’ASD Liberty Bari 1909 la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00. Così deciso in Bari 16/6/2008 nella camera di consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia.
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