COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 20/5/2008 (prot. n.4846/481 PF 07- 08/GR/en) nei confronti di: 1) SIANI Vincenzo – Presidente dell’ASD Leonessa Altamura; 2) Soc. ASD Leonessa Altamura
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 26 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 20/5/2008 (prot. n.4846/481 PF 07-
08/GR/en) nei confronti di:
1) SIANI Vincenzo – Presidente dell’ASD Leonessa Altamura;
2) Soc. ASD Leonessa Altamura
Comunicato Ufficiale n. 65 - pag. 20 di 24
per rispondere
- il sig. SIANI Vincenzo Presidente dell’ASD Leonessa Altamura;
della violazione di cui all’art.1 comma 1. C.G.S., in relazione ed in virtù del combinato disposto di cui
all’art.32 comma 1 del Regolamento della LND, e, al punto 2.A/2 lett. g.) del C.U. n.1 del 1/7/2007
della LND per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo disatteso l’obbligo
di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale o Provinciale “Juniores” 2007-08,
organizzato dal competente Comitato.
- la società A.S.D. Leonessa Altamura
per rispondere della violazione ai sensi di cui all’art.4 comma 1. C.G.S., per responsabilità diretta
nella violazione ascritta al proprio Presidente per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività
giovanile con la propria squadra al Campionato “Juniores” nella stagione sportiva 2007 – 2008.
FATTO
Con nota del 6/11/07 il Presidente del Comitato Regionale Puglia segnalava alla Procura Federale della
F.I.G.C., l’inadempienza della società A.S.D. Leonessa Altamura (in organico al campionato di
Eccellenza), per non aver partecipato, con una propria squadra, al campionato Regionale – Provinciale
categoria “Juniores”-, (organizzato dal competente Comitato, così violando l’art.1 comma 1 C.G.S. in
relazione ed in virtù del combinato disposto di cui all’art.32 comma 1° del Regolamento della LND e, al
punto 2.A/2 lett. g.) del C.U. n.1 del 1/7/2007 L.N.D.
Con la succitata nota del 20/5/08, la Procura Federale della FIGC, deferiva a questa Commissione
l’A.S.D. Leonessa Altamura ed il suo Presidente sig. SIANI Vincenzo affinchè rispondessero delle
violazioni loro addebitate.
Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 27/5/08, la
Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva la convocazione delle parti succitate per
l’udienza del 16/6/08, nel corso della quale comparivano:
- l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale;
- il sig. Brancatisano Giuseppe il quale dichiarava di essere l’attuale presidente della A.S.D. Leonessa
Altamura e di voler, ai sensi dell’art.23 C.G.S. patteggiare le sanzioni.
L’avv. Monaco – quale S. Procuratore Federale - preso atto di quanto richiesto dal Presidente sig.
Brancatisano, concorda con quest’ultimo, le sanzioni così ridotte:
- al sig. Brancatisano Giuseppe – Presidente dell’A.S.D. Leonessa Altamura la inibizione per la durata
di mesi uno;
- alla soc. A.S.D. Leonessa l’ammenda di €.1.700,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia;
- letto ed applicato l’art.23 n.2 C.G.S.
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate e concordate fra le parti innanzi
menzionate
Comunicato Ufficiale n. 65 - pag. 21 di 24
DELIBERA
- infliggersi alla A.S.D. Leonessa Altamura l’ammenda di €.1.700,00;
- infliggersi al sig. Brancatisano Giuseppe, attuale Presidente dell’A.S.D. Leonessa Altamura la
inibizione per la durata di mesi uno.
Così deciso in Bari il 16/6/08 nella camera di consiglio della Commissione Territoriale Puglia.
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