COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 21/2/08 (prot. 2943/484 pf.07-08/SP/ma) nei confronti di: – PERROTTA Luigi, presidente e l.r. della ASD Taurisano; – A.S.D. TAURISANO

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 21/2/08 (prot. 2943/484 pf.07-08/SP/ma) nei confronti di: - PERROTTA Luigi, presidente e l.r. della ASD Taurisano; - A.S.D. TAURISANO per rispondere - il primo, della violazione di cui all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato “Juniores” nella stagione sportiva 2007/2008, giusta C.U. n.1 della LND stagione Sportiva 2007/200/, del 01/07/2007, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art.49, punto 1, lettera c) delle NOIF e all’art.23 e 32 comma 1, del Regolamento della LND; - la società ASD Taurisano, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 del CGS, nella violazione ascritta al proprio presidente. FATTO Con nota del 6/11/07 il Presidente del Comitato Regionale Puglia, deferiva alla Procura Federale della F.I.G.C., l’A.S.D. Taurisano “….per aver disatteso alla obbligatorietà di partecipare con una propria squadra, al campionato Regionale – categoria “Juniores”-, stagione sportiva 2007/2008 (v. disposizioni riportate sul C.U. del 1/7/2007…..” (testualmente). Con nota del 21/2/08, la Procura Federale della FIGC, deferiva a questa Commissione l’A.S.D. Taurisano ed il suo Presidente sig. Perrotta Luigi affinchè rispondessero delle violazioni innanzi richiamate. Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 28/2/08, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva la convocazione delle parti succitate per l’udienza del 17/3/08, nel corso della quale comparivano: - l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale; - ed il sig. Luigi Perotta in proprio e quale presidente dell’ASD Taurisano. Interrogato l’ing. Luigi Perrotta nella duplice qualità su menzionata, dichiarava di riportarsi alla sua Memoria del 6/2/08 (della quale veniva data lettura) per poi concludere chiedendo le sanzioni minime per sé e per la società da lui rappresentata. L’avv. Monaco, nella qualità succitata, dopo breve discussione chiedeva, per il Presidente Perrotta la inibizione per tre mesi; e per l’A.S.D. Taurisano l’ammenda di €.500,000. A questo punto il presidente Perrotta dopo aver preso atto delle conclusioni e delle richieste della Procura Federale, in applicazione dell’art.23 comma 1 C.G.S.–d’intesa con la medesima succitata Procura Federale- concordava la sanzione ridotta ad “….un mese di inibizione per sé” ed alla “….ammenda di €.200,00 per la società ….” da lui rappresentata. La Commissione Disciplinare Territoriale, dopo essersi riservata di decidere, con ordinanza del 17/3/08 riconvocava le parti succitate dinanze a sé per l’udienza del 23/6/08 affinchè chiarissero (ai fini e per gli effetti di cui all’art.23 n.2 C.G.S.) quali fossero stati i parametri da loro adottati per giungere – alle riduzioni concordate, innanzi citate. All’udienza del 23/6/08 compariva solo l’avv. Giuseppe Monaco – nella sua qualità di S.Procuratore Federale il quale, dopo aver illustrato le ragioni che lo avevano indotto alla riduzione concordata delle sanzioni ai sensi dell’art.23 n.1 C.G.S. così nuovamente concludeva riportandosi alle richieste ed alle conclusioni originariamente formulate all’udienza del 17/3/2008 (inibizione di tre mesi per l’ing. Perrotta ed ammenda di €.500,00 per la soc. ASD Taurisano). Non compariva il sig. Luigi Perrotta (che giustificava la propria assenza per motivi di salute) né compariva alcun delegato in rappresentanza dell’A.S.D. Taurisano MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, pur prendendo atto della legittimità ed ammissibilità dell’accordo intercorso fra il Presidente dell’ASD Taurisano e la Procura Federale (ai sensi dell’art.23 n.1 C.G.S.) non ritiene congrua la sanzione concordata dalle parti succitate. In base al principio giuridico generale dell’afflittività della sanzione, se – per un verso - può accedersi ad una conferma della inibizione per la durata di un mese a carico del Perrotta, non può – per altro verso – essere ritenuta adeguata e congrua né l’ammenda ridotta di €.200,00, proposta e concordata dalle parti per l’ASD Taurisano, né quella ultima di €.500,00 richesta dalla Procura Federale dal momento che – nel caso di specie – la sanzione si appaleserebbe – di molto inferiore al mero costo di iscrizione al campionato Regionale – Provinciale categoria “Juniores” per la stagione sportiva 2007-2008 che è pari ad €.1.300,00 e che – per ovvie ragioni – non può non costituire il minimo edittale della sanzione irrogabile. E’ questo il motivo per il quale, pur potendosi applicare le attenuanti generiche (per le ragioni evidenziate dal Presidente Perrotta), equa e congrua si appalesa sia la sanzione dell’ammenda di €.1.000,00 da porsi a carico dell’A.S.D. Taurisano, che la inibizione per la durata di mesi uno per il suo presidente ing. Luigi Perrotta. P.T.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, letto ed applicato l’art.23 n.2 C.G.S. DELIBERA - infliggersi a Perrotta Luigi – Presidente dell’A.S.D. Taurisano la inibizione per la durata di mesiuno;- infliggersi all’A.S.D. Taurisano la sanzione dell’ammenda di €.1.000,00.
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