COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°49 del 28 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLE SOCIETA’ S.S. CARLOFORTE CALCIO E A.S.D. VILLANOVATULO ARGEI E DEI RISPETTIVO PRESIDENTI MURRAU NANDO E PIRAS PAOLO.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°49 del 28 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLE SOCIETA’ S.S. CARLOFORTE CALCIO E A.S.D. VILLANOVATULO ARGEI E DEI RISPETTIVO PRESIDENTI MURRAU NANDO E PIRAS PAOLO. Il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione disciplinare le Società S.S. Carloforte Calcio e A.S.D. Villanovatulo Argei per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta per quanto ascritto ai propri Presidenti. Altresì ha deferito i Sigg. Murrau Nando e Piras Paolo, quali Presidenti delle Società S.S. Carloforte Calcio e A.S.D. Villanovatulo Argei, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1 del C.G.S. in relazione ed in virtù del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 1 del Regolamento della L.N.D. e dei punti 2.A,3 lett. f del C.U. n° 1 del 1° luglio 2007 della L.N.D. e 2.1 del C.U. n° 1 del 5 luglio 2007 del C.R. Sardegna L.N.D., per aver contravenuto ai principi di lealtà, correttezza, e probità, avendo disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores regionale o provinciale 2007/2008 organizzato dalla competente Delegazione. La Commissione, in base al disposto di cui all’art. 30, comma 8 del C.G.S., accertata l’avvenuta notificazione alle parti, a cura della Procura federale, dell’atto di contestazione degli addebiti, ha provveduto a disporre la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio alla data del 23 giugno 2008, alle ore 15, comunicando che gli atti del procedimento sarebbero stati depositati presso gli uffici del Comitato Regionale in Cagliari, fino a giorni 5 prima della data fissata per dibattimento. Nell’odierna seduta si è presentato il rappresentante della Procura Federale ed il Presidente della Società A.S.D. Villanovatulo Argei. Non si registrano presenze della S.S. Carloforte Calcio. Il Rappresentante della Procura, sostenendo provati gli addebiti mossi a tutti i deferiti, ha concluso con una richiesta di inibizione di due mesi per i due Presidenti ed una ammenda di € 2.750,00 per ogni Società. Il Presidente della Società Villanovatulo ha basato le allegazioni difensive sostenedo che non vi era possibilità materiale di costituire una squadra che potesse prendere parte al Campionato Juniores ed all’uopo ha prodotto un documento dell’anagrafe del Comune di Villanovatulo attestante la ridottissina natalità del paese dal 1988 al 1993. Per tali motivi, sostenendo che “ad impossibilia nemo tenetur” ha chiesto che questa Commissione si pronunciasse con una sanzione minima e che, comunque, tenesse conto di tutte queste circostanze. La Commissione, accertata la fondatezza degli addebiti, preso atto delle richieste della Procura Federale, e tenute in debito conto le allegazioni difensive prodotte dal Presidente dell’A.S.D. Villanovatulo Argei, DELIBERA di inibire i Presidenti delle Società Carloforte e Villanovatulo, i Sigg. Murrau Nando e Piras Paolo, per mesi due e di infliggere una ammenda di € 2000,00 (duemila) per ogni singola Società.
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