COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 25/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 7) FRICANO ROSARIO (PRESIDENTE A.S.D. CAMPOFELICE) 8) A.S.D. CAMPOFELICE Proc. N. 243/A3
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 25/06/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
7) FRICANO ROSARIO (PRESIDENTE A.S.D. CAMPOFELICE)
8) A.S.D. CAMPOFELICE
Proc. N. 243/A3
Considerato che la Procura Federale con nota 3685/469 del 21.3.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) e Art. 4) comma 1) C.G.S.,in relazione all’Art.40 comma 1 Regolamento L.N.D.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 Giugno 2008 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza non è presente alcuna delle parti deferite; la società ha prodotto memoria difensiva, non esimente, però, della responsabilità addebitata
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
Ritenere responsabili di quanto loro addebitato, come da atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Fricano Rosario l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 3;
Alla Società A.S.D. Campofelice Pol. Boscaioli l’ammenda di Euro 400,00 (quattrocento);
Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere di quanto loro addebitato meglio specificato nell’atto di deferimento; di tenere conto che il tesseramento di un tecnico abilitato è pur avvenuto anche se in ritardo;
DELIBERA:
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
Al Sig. Fricano Rosario (Presidente A.S.D. Campofelice) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19, punto 1) lettera h) del C.G.S. fino al 30 Settembre 2008;
Alla Società A.S.D. Campofelice Pol. Boscaioli l’ammenda di Euro 250,00=,
La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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