COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 25/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 9) GAGLIOLO SILVANA (PRESIDENTE AUDAX POERIO ) 10) AUDAX POERIO (Caltagirone Ct) Proc. N. 246/A1

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 25/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 9) GAGLIOLO SILVANA (PRESIDENTE AUDAX POERIO ) 10) AUDAX POERIO (Caltagirone Ct) Proc. N. 246/A1 Considerato che la Procura Federale con nota 3674/460 del 21.3.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) e Art. 4) comma 1) C.G.S.,in relazione all’Art.40 comma 1 Regolamento L.N.D. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 Giugno 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente la società Audax Poerio che ha prodotto una memoria difensiva con la quale intende giustificare il tesseramento di un tecnico abilitato, indicando all’uopo, però, una data che appare tardiva; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili di quanto loro addebitato, come da atto di rinvio a giudizio, infliggendo alla Sig.ra Gagliolo Silvana l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 3; Alla Società Audax Poerio l’ammenda di Euro 400,00 (quattrocento); Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite, le quali devono rispondere, quanto meno, del ritardato tesseramento di un tecnico abilitato per la stagione 2007-2008; Ritenuto che quanto sopra evidenziato giustifica il provvedimento disciplinare adottato come in dispositivo; DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig.ra Gagliolo Silvana (Presidente U.S.D. Audax Poerio) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19, punto 1) lettera h) del C.G.S.per mesi tre; Alla Società U.S.D. Audax Poerio l’ammenda di Euro 250,00=, La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it