COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 26/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 268 / Stagione 2007/2008 – Deferimento della Procura Federale a carico del calciatore De Tata Giovanni nonché della Società di appartenenza: U. S. Porta Piagge.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 26/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 268 / Stagione 2007/2008 - Deferimento della Procura Federale a carico del calciatore De Tata Giovanni nonché della Società di appartenenza: U. S. Porta Piagge. La Procura Federale, con nota n. 4518/350 pf 07/08/MS/en in data 5 maggio 2008, ha deferito : - il calciatore De Tata Giovanni per la violazione degli art. : 1, c. 1, e art. 17, c. 8, (art. 22,c. 8 Codice vigente); - la U.S. Porta Piagge, Società di appartenenza del calciatore, per la conseguente violazione dell’art. 2, c. 4, (oggi art. 4, c. 2,). Disposta la discussione per la data odierna il Collegio ha notificato alle parti, nei modi di rito, l’atto di contestazione. Non risultano depositate memorie a difesa. All’odierna adunanza sono presenti :  per la Procura Federale, l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto;  il calciatore De Tata Giovanni in proprio;  la U.S. Porta Piagge nella persona del dirigente Giulio Bechelli, in virtù di specifica delega rilasciata dal Presidente della Società. In apertura di dibattimento il Presidente del Collegio illustra i motivi che hanno condotto al deferimento. In occasione dell’esame di un reclamo proposto avverso l’esito della gara Porta Piagge – Bellani, in calendario in data 22 settembre 2007 e valida per il Campionato Provinciale juniores (C.U. n. 18 del 18/10/2007), questa Commissione rilevava che il calciatore De Tata aveva preso parte irregolarmente alla gara disputata con la propria squadra in data 5 maggio 2007, non avendo scontato la squalifica per somma di ammonizioni di cui al C.U. n. 40 (pag. 5) emesso dal Comitato Provinciale di Pisa in data 3 maggio 2007. Procedeva quindi a rinviare gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali violazioni al C.G.S. . La Procura, constatato che è ormai decorso il termine previsto dall’art. 46, commi 3 e 6, ha appurato la avvenuta violazione degli artt. 1; 2, c. 4, e 17, c. 8, ed ha quindi disposto il deferimento di cui è causa. Così illustrata la questione, il Presidente del Collegio dà la parola all’Avvocato Stefanini il quale, per conto della Procura Federale, afferma che la irregolare partecipazione del calciatore De Tata alla gara del 5 maggio 2007 risulta per tabulas per cui chiede infliggersi la calciatore la squalifica per tre giornate. Afferma inoltre che la Società Porta Piagge, che ha beneficiato dell’utilizzo del calciatore, non avente titolo, in una gara di campionato, risponde oggettivamente di tale operato e, di conseguenza, chiede infliggersi ad essa la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella prossima stagione calcistica. La Società Porta a Piagge, tramite il suo rappresentante, riconoscendo l’accaduto precisa che si è trattato di un mero errore commesso in perfetta buona fede, come del resto dimostra la classifica del premio disciplina che vede la Società in testa alla graduatoria. Ritiene in ogni caso eccessiva la sanzione richiesta. Su specifica domanda la società conferma che la gara disputata in data 5 maggio 2007 era l’ultima di campionato. Prende la parola il calciatore De Tata il quale, rifacendosi a quanto affermato dal dirigente Bechelli, conferma anch’egli che la gara in questione era l’ultima del campionato. Prima della chiusura del dibattimento il rappresentante della Procura Federale chiede ai soggetti deferiti se siano a conoscenza della esistenza di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S.. Gli interessati, dopo breve consultazione tra loro, chiedono la sospensione del dibattimento onde potere trattare con l’ Avvocato Stefanini. Alla ripresa dell’udienza la Procura Federale comunica al Collegio che è stato raggiunto tra le parti un accordo che prevede l’irrogazione delle seguenti sanzioni : - al calciatore Giovanni De Tata la squalifica per tre giornate; - alla Società un punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009. Il Collegio, riunito in camera di consiglio, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, ne dispone la applicazione nei confronti di entrambi i soggetti deferiti, precisando che la presente ordinanza è atto non impugnabile. P.Q.M. la C. D. T. Toscana delibera di infliggere con provvedimento definitivo, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., le seguenti sanzioni: - al calciatore De Tata, la squalifica per tre giornate di gara; - alla Società U.S. Porta Piagge la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione calcistica 2008/2009.
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