COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LEOPARDI CALCIO – GARA VIS OPLONTI / LEOPARDI CALCIO DEL 19.04.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO LEOPARDI CALCIO – GARA VIS OPLONTI / LEOPARDI CALCIO DEL 19.04.2008 – 2^ CAT.
La C.D.T, visti gli atti Ufficiali, vista la delibera del G.S.T., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 101 del
15.05.2008, pag. 2643 del C.R. Campania; letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Leopardi
Calcio per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore De Nicola
Vincenzo, n. il 26.06.1967 (e non 26.06.1968), ne rileva la fondatezza. Invero, il predetto calciatore, come
dal C.U. n. 85 del 10.04.2008, pag. 2317, nella gara del 6.042008, veniva sanzionato dal Giudice Sportivo
con la squalifica di una giornata di gara per recidività in ammonizioni (IV infr). Tale squalifica, non
rientrando nell’ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all’espulsione
dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata in occasione della prima gara ufficiale,
immediatamente successiva al giorno di pubblicazione della sanzione sul Comunicato Ufficiale del C.R.
Campania medesimo. Nella gara dell’11.04.2008 (prima gara ufficiale immediatamente successiva a quella
della sanzione disciplinare, pubblicata sul citato C.U.), la società Vis Oplonti rinunciava e, pertanto, per
costante e coerente giurisprudenza, la squalifica non poteva essere considerata scontata. Essa doveva
essere scontata nella prima gara successiva alla richiamata pubblicazione, esattamente nella gara oggetto
di reclamo. Poiché il calciatore De Nicola ha partecipato, non avendone titolo (in quanto ancora gravato
dalla sanzione), alla gara de qua, la società Vis Oplonti deve essere sottoposta alle sanzioni previste
dall’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Leopardi Calcio, di infliggere a carico della società Vis
Oplonti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a,) C.G.S., la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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