COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MARSON – GARA MARSON C5 / CIR GOMME SPORTING CLUB DELL’11.05.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MARSON – GARA MARSON C5 / CIR GOMME SPORTING CLUB DELL’11.05.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, constatata l’assenza della società, che aveva prodotto rituale richiesta di audizione, rileva che il reclamo medesimo è parzialmente fondato. In particolare, alla luce del disposto dell’art. 19, comma 4, lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva, concernente l’ipotesi di condotta violenta nei confronti del direttore di gara, ritenuto di dover irrogare una sanzione equa, rispetto all’effettiva gravità del comportamento contestato; P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Marson C5, di ridurre la squalifica a tempo determinato, a carico del calciatore Rotello Salvatore, fino a tutto il 30.06.2009; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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