COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 176 del 19/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCATORI OSTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GALLUZZI FRANCESCO E PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PRIORI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 169 DEL 5.6.2008 (Gara: FONTE NUOVA – PESCATORI OSTIA del 1°.6.2008 – Finale Play Off Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 176 del 19/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCATORI OSTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GALLUZZI FRANCESCO E PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PRIORI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 169 DEL 5.6.2008 (Gara: FONTE NUOVA – PESCATORI OSTIA del 1°.6.2008 – Finale Play Off Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osservato che a mente dell’art. 45 del C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari per squalifiche a tecnici fino ad un mese; ritenuto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di prime cure al calciatore GALLUZZI FRANCESCO è appena congrua rispetto al comportamento gravemente minaccioso ed offensivo tenuto dal citato calciatore nei confronti dell’arbitro; che le motivazioni riportate dalla reclamante nel presente ricorso non sono nemmeno parzialmente assumibili, in quanto non forniscono elementi particolari tali da poter riconsiderare il provvedimento adottato nei confronti del GALLUZZI; detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile, per le motivazioni indicate in premessa, il ricorso relativo alla squalifica per 4 gare dell’allenatore PRIORI ALESSANDRO; di confermare le 3 gare inflitte al calciatore GALLUZZI FRANCESCO. La tassa reclamo va incamerata.
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