COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 183 del 26/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ KIRBA CIAMPINO CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE LAZZARINI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 70 DEL 5.6.2008 (Gara: KIRBA – PRATO RINALDO del 30.5.2008 – Campionato Calcio a 5 Serie D)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 183 del 26/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ KIRBA CIAMPINO CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE LAZZARINI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 70 DEL 5.6.2008 (Gara: KIRBA – PRATO RINALDO del 30.5.2008 – Campionato Calcio a 5 Serie D) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; ritenuto che il comportamento assunto dal calciatore LAZZARINI LUCA deve essere in ogni caso considerato antisportivo, gravemente irriguardoso e aggressivo; considerato tuttavia che il gesto del calciatore non ha causato conseguenze apprezzabili alla persona dell’arbitro bensì un “momentaneo fastidio” che non ha peraltro impedito all’arbitro di proseguire nella conduzione della gara; ritenute parzialmente assumibili le dichiarazioni della reclamante in sede di audizione; considerata, dunque, alla luce di quanto sopra, eccessiva la squalifica a carico del giocatore, questa Commissione accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto DELIBERA Di ridurre la squalifica a carico di LAZZARINI LUCA dal 31.12.2010 al 31.12.2009. La tassa reclamo va restituita.
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