COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società A.C.S. Romano Banco Torneo “Memorial Ferrari” Cat. Jun. Prov. Gara Romano Banco/Zibido S. Giacomo del 05/06/2008 C.U. n.44 della delegazione di MILANO datato 12/06/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società A.C.S. Romano Banco Torneo “Memorial Ferrari” Cat. Jun. Prov. Gara Romano Banco/Zibido S. Giacomo del 05/06/2008 C.U. n.44 della delegazione di MILANO datato 12/06/2008 La società ROMANO BANCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: Antonio TROPIANO siano al 31/12/2009 e Giovanni Francesco RUSSO sino al 31/10/2008, lamentando che i predetti calciatori non avrebbero posto in essere le condotte descritte nella delibera impugnata. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito telefonicamente l’arbitro a chiarimenti, il quale ha confermato il contenuto del referto e il relativo supplemento, rileva: innanzitutto che la ricostruzione di quanto accaduto nel corso della gara in oggetto svolta dalla società reclamante costituisce una mera allegazione di parte priva di qualsiasi riscontro e, come tale, non può essere considerata idonea a confutare il contenuto del referto arbitrale e del relativo supplemento redatti dal direttore di gara. Ciò premesso, si osserva che, nei predetti atti ufficiali, è chiaramente riportato che: - il sig. TROPIANO ha rivolto nei confronti dell’arbitro frasi gravemente offensive e minacciose, arrivando addirittura a colpirlo con una gomitata sul braccio di intensità tale da causare un forte dolore all’arbitro stesso, protrattosi fino a tarda sera; - il sig. RUSSO ha rivolto espressioni, nonché assunto atteggiamenti, gravemente offensivi e minacciosi nei confronti del direttore di gara. Si ritiene, pertanto, che le sanzioni inflitte dal GS ai sig.ri TROPIANO e RUSSO siano del tutto congrue e proporzionate in rapporto alle rispettive condotte, così come descritte nel referto arbitrale e nel relativo supplemento. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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