COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 25/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale J.F. KENNEDY 1967 (TP) – AVVERSO SQUALIFICA SINO AL 01 FEBBRAIO 2009 A CARICO DEL CALCIATORE ALASTRA DAVID – GARA CAMPIONATO DI 3 CATEGORIA TP DEL 02/02/2008 C.U. 27 TP DEL 06/02/2008 PROC.64/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 25/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale J.F. KENNEDY 1967 (TP) – AVVERSO SQUALIFICA SINO AL 01 FEBBRAIO 2009 A CARICO DEL CALCIATORE ALASTRA DAVID – GARA CAMPIONATO DI 3 CATEGORIA TP DEL 02/02/2008 C.U. 27 TP DEL 06/02/2008 PROC.64/B La società in oggetto ha inoltrato ricorso avverso la squalifica a carico del calciatore Alastra David, denunciando come gli esecutori delle azioni contestate a suo carico siano state compiute da altri calciatori. A sostegno e comprova di tale tesi è stato allegato al reclamo un atto sottoscritto dai calciatori Abate Gaspare e Titone G. Raimondo, i quali si sono autodenunciati come gli autori dei comportamenti irregolari ed antisportivi riportati in referto dall’arbitro della gara. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, ha provveduto a convocare una prima volta per il giorno 04/03/2008 e successivamente per il giorno 11/03/2008 la società J.F. Kennedy 1967 nonché i calciatori Alastra David, Abate Gaspare e Titone G. Raimondo, al fine di accertare la veridicità della tesi sostenuta dalla ricorrente e dell’atto di autodenuncia sottoscritto dai calciatori Abate e Titone a scagionamento del calciatore Alastra. Né la società né i calciatori convocati hanno ritenuto di doversi presentare alle citate udienze dibattimentali, così omettendo di potere procedere agli accertamenti necessari per l’eventuale accoglimento del ricorso. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto dalla società J.F. Kennedy 1967 e di addebitare la dovuta tassa reclamo di €.130,00 (centotrenta).
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