COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 26/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Paradiso, avverso alla squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Lucchesi Luca fino al 15/05/2009 (C.U. n. 44 del 15/05/2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 26/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Paradiso, avverso alla squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Lucchesi Luca fino al 15/05/2009 (C.U. n. 44 del 15/05/2008). L’Unione Sportiva Paradiso, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S., adottate nei confronti del giocatore indicato in epigrafe, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 11/05/2008, contro la Società Bonascola. Il G.S. motivava così il provvedimento disciplinare adottato: “Espulso per aver colpito con un calcio un avversario a gioco in svolgimento alla notifica scagliava il pallone a pochi centimetri dal volto del D.G. non colpendolo perché lo stesso lo schivava prontamente. Nel contempo lo offendeva e tardava ad abbandonare il terreno di gioco. Mentre usciva reiterava le offese. Alla fine del primo tempo attendeva il D.G. davanti al suo spogliatoio e gli scagliava addosso il contenuto di una bottiglia bagnandolo e reiterando le offese. Mentre il D.G. abbandonava il campo di gioco lo applaudiva ironicamente e lo offendeva di nuovo.” La Società reclamante, con un atto misurato e ben motivato, pur rammaricandosi del comportamento tenuto dal proprio portiere, contesta la sussistenza del fallo che avrebbe indotto il D.G. ad adottare un provvedimento disciplinare considerato dal giocatore assolutamente scorretto ed eccessivo. Nell'impugnazione si afferma l'involontarietà dell'intervento sull'avversario e soprattutto si nega che vi fosse, nel gesto di lanciare la palla in direzione dell'arbitro (verosimilmente dovuto al nervosismo derivante dalla tensione della gara e dalla consapevolezza di lasciare la propria squadra in difficoltà) la reale intenzione di colpire il D.G.. Peraltro anche la “doccia” finale sarebbe stata assolutamente accidentale e pertanto, pur riconoscendo la sussistenza di alcune proteste offensive e reiterate, la reclamante contesta l’entità della sanzione irrogata e chiede una rivalutazione della medesima. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Il rapporto di gara ed i suoi allegati, cui le Carte Federali tributano fede privilegiata nel procedimento sportivo, contengono una ricostruzione dei fatti completamente diversa da quella garbatamente ipotizzata negli scritti difensivi. Il quadro descritto dall'ufficiale di gara è preciso e coerente ed isola i singoli momenti che sono stati correttamente riportati, in parte motiva, dal giudice di primo grado nell’applicazione della sanzione impugnata. Peraltro l’arbitro, su espressa richiesta di questa C.D.T., provvedeva a stilare un supplemento nel quale conferma i contenuti dell’originario rapporto di gara dettagliando le singole condotte illecite e, soprattutto confutando qualsiasi involontarietà delle medesime. Pur escludendo qualsiasi frase minacciosa il D.G. conferma l'intenzionalità del portiere sia sul fallo da espulsione, sia sul lancio del pallone che lo avrebbe certamente colpito se non fosse stato pronto a schivarlo, sia infine sul “bagno” finale con successivo applauso canzonatorio. La pluralità delle condotte illecite di un giocatore di esperienza come il Lucchesi, gli eccessi verbali, il tentativo di colpire, pur senza lederne l’integrità, l'Ufficiale di gara, il gesto, gravemente oltraggioso, di bagnarlo e l'applauso finale associato a nuove ingiurie giustificano pienamente l'entità della sanzione inflitta dal G.S.. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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