F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 7 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 01 luglio 2008 2) RICORSO DELL’ A.S. PALEXTRA FANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.04.2008 INFLITTA CALCIATORE EVERTON SARTORI SEGUITO GARA PALESTRA FANO CALCIO A 5/MONTESILVANO CALCIO A 5 DEL 16.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 478 del 20.02.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 7 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 01 luglio 2008
2) RICORSO DELL’ A.S. PALEXTRA FANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.04.2008 INFLITTA CALCIATORE EVERTON SARTORI SEGUITO GARA PALESTRA FANO CALCIO A 5/MONTESILVANO CALCIO A 5 DEL 16.02.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 478 del 20.02.2008)
Con atto del 26.2.2008 la A.S. Palestra Fano Calcio a 5 proponeva reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 478 del 20.02.2008 con cui, in relazione alla gara contro il Montesilvano Calcio ed a causa di atti di violenza nei confronti sia di un calciatore avversario che dell’arbitro, Everton Sartori era stato squalificato fino al 30 aprile successivo. Nel reclamo si lamentava l’eccessiva severità della sanzione, di cui si chiedeva una congrua riduzione. La decisione va confermata, in quanto la sanzione si rivela del tutto adeguata alla accettata condotta violenta ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro posta in essere da reclamante, che risulta, altresì, aver posto in essere atti di violenza a giuoco fermo anche nei confronti di un calciatore avversario. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Palestra Fano Calcio a 5 di Fano (Pesaro) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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